Corte di giustizia, Sentenza C-367/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2018. — S contro EA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Domanda di modifica del disciplinare – Prosciutto proveniente dalla regione della Foresta Nera, Germania (“Schwarzwälder Schinken”) – Clausola di condizionamento nella regione di produzione – Applicabilità del regolamento (CE) n. 510/2006 o del regolamento (UE) n. 1151/2012. — Causa C-367/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato una controversia sulla modifica del disciplinare dell’IGP "Schwarzwälder Schinken", in particolare sulla clausola che riserva alla zona di produzione le operazioni di affettamento e confezionamento. Ha affermato che tale vincolo è ammissibile solo se giustificato in concreto come necessario e proporzionato per qualità, origine o controllo del prodotto. La verifica di tale giustificazione spetta al giudice nazionale, che deve valutare le circostanze specifiche dell’IGP interessata.
IGP "Schwarzwälder Schinken": legittimità della clausola che impone affettamento e confezionamento nella zona di produzione e criteri di giustificazione del condizionamento locale
La questione giuridica
Se la domanda di modifica del disciplinare dell’IGP debba essere esaminata sulla base del regolamento n. 510/2006, vigente al momento della domanda, oppure del regolamento n. 1151/2012, vigente al momento della decisione; e, in ogni caso, se la clausola che impone che affettamento e confezionamento avvengano nella zona geografica di produzione sia giustificata da esigenze di tutela della qualità, dell’origine, del controllo o della rintracciabilità del prodotto, ai sensi delle norme UE sulle IGP.
Principio di diritto
Il requisito che un prodotto tutelato da IGP sia affettato e confezionato nella zona geografica di produzione è compatibile con il diritto UE solo se l’associazione richiedente dimostra che tale vincolo è un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto, garantirne l’origine o assicurare il controllo del disciplinare; spetta al giudice nazionale verificare in concreto se, per l’IGP "Schwarzwälder Schinken", tali esigenze siano realmente provate. La Corte precisa inoltre che le disposizioni del regolamento n. 510/2006 e del regolamento n. 1151/2012 sono sostanzialmente identiche quanto a questo profilo, sicché la soluzione interpretativa è la medesima.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 510/2006
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006
- Regolamento (CE) n. 1898/2006
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006
- Regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011
IGP "Schwarzwälder Schinken" e clausola di condizionamento nella zona di produzione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundespatentgericht in materia di indicazioni geografiche protette, con riferimento alla modifica del disciplinare dell’IGP "Schwarzwälder Schinken". Oggetto del contendere è la legittimità di una clausola che impone che l’affettamento e il confezionamento avvengano nella zona di produzione.
Fatti e procedimento principale
L’IGP "Schwarzwälder Schinken" è registrata dal 25 gennaio 1997. S, associazione richiedente, aveva chiesto al DPMA una modifica del disciplinare ai sensi della normativa allora applicabile; la domanda è stata poi riformulata nel 2007. Il DPMA ha respinto la modifica nella parte relativa ad affettamento e confezionamento, mentre il Bundespatentgericht aveva inizialmente accolto il ricorso di S; successivamente il Bundesgerichtshof ha annullato tale decisione e rinviato la causa.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006, che consente di prevedere elementi relativi al condizionamento quando l’associazione richiedente dimostri che esso deve avvenire nella zona delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo;
- l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006, che richiede una motivazione specifica per prodotto per eventuali restrizioni alla libera circolazione o alla libera prestazione di servizi;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, sostanzialmente analogo nella logica e nei presupposti;
- l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011, richiamati dal giudice del rinvio in tema di rintracciabilità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in primo luogo, se la domanda di modifica dovesse essere esaminata alla luce del regolamento vigente al momento della domanda o di quello vigente al momento della decisione. In secondo luogo, domandava se il vincolo di effettuare affettamento e confezionamento nella zona di produzione potesse essere giustificato:
- per prevenire rischi di deterioramento della qualità durante il trasporto;
- per rafforzare l’efficacia dei controlli;
- per assicurare una migliore rintracciabilità;
- e se, in presenza di produzione e commercializzazione rilevante fuori zona, la conclusione potesse mutare anche in assenza di casi concreti di abuso dell’IGP. Chiedeva inoltre se fosse possibile prevedere controlli da parte delle autorità della zona di produzione come misura meno restrittiva.
Ragionamento della Corte
Sul primo quesito, la Corte osserva che le disposizioni del regolamento n. 510/2006 e del regolamento n. 1151/2012 sono sostanzialmente identiche per quanto qui rileva; perciò non è necessario risolvere il problema della legge applicabile, perché l’esito interpretativo è lo stesso.
Sul merito, la Corte ricorda che il condizionamento nella zona geografica delimitata è ammesso solo se serve a salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo del prodotto, e che la normativa UE mostra una generale valorizzazione della qualità e dell’autenticità dei prodotti tipici. Richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare:
- Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (C‑108/01), secondo cui un vincolo territoriale può essere compatibile con il diritto UE se necessario e proporzionato;
- Kakavetsos-Fragkopoulos (C‑161/09), sul ruolo della politica di qualità.
La Corte precisa che:
- il rischio per la qualità deve essere specifico del prodotto IGP e più intenso nel caso di condizionamento fuori zona, non già comune a prodotti generici simili;
- il mero richiamo a pratiche commerciali standard o a requisiti igienici ordinari non basta, di per sé, né a dimostrare né a escludere la necessità del vincolo;
- l’argomento della rintracciabilità, nel caso concreto, era formulato in modo troppo generico per dimostrare che il condizionamento in zona fosse indispensabile;
- per il controllo del disciplinare, la Corte ribadisce che possono essere rilevanti controlli tecnici e specialistici più efficaci nella zona di produzione, ma ciò va verificato concretamente sulla base delle caratteristiche del disciplinare e del prodotto.
La Corte non impone quindi automaticamente la clausola territoriale né la esclude in astratto: spetta al giudice nazionale verificare se, per lo specifico IGP "Schwarzwälder Schinken", il vincolo sia giustificato da una delle finalità ammesse.
Decisione
La Corte afferma che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento n. 1898/2006, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, devono essere interpretati nel senso che il requisito del condizionamento nella zona geografica di produzione è giustificato solo se costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo del disciplinare dell’IGP. La verifica concreta di tale giustificazione è rimessa al giudice nazionale.
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