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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-374/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018. — Finanzamt B contro A-Brauerei. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Imposta sugli acquisti di immobili – Esenzione – Trasferimenti della proprietà di un immobile intervenuti in ragione di operazioni di trasformazione effettuate in seno a determinati gruppi societari – Nozione di “aiuto di Stato” – Requisito relativo alla selettività – Giustificazione. — Causa C-374/17

Giurisprudenza europea62017CJ0374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha esaminato se l’esenzione tedesca dall’imposta sugli acquisti di immobili per alcune ristrutturazioni infragruppo costituisse aiuto di Stato. Ha ritenuto che la misura, pur essendo derogatoria rispetto al regime ordinario, fosse giustificata dalla struttura stessa dell’imposta, poiché evita una doppia tassazione e limita il rischio di abusi. Di conseguenza, la misura non è selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Aiuti di Stato e imposta tedesca sugli acquisti di immobili: l’esenzione per ristrutturazioni infragruppo non è selettiva ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La questione giuridica

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce aiuto di Stato vietato l’esenzione dall’imposta sugli acquisti di immobili prevista dal diritto tedesco per i trasferimenti immobiliari realizzati nell’ambito di trasformazioni societarie, quando l’operazione coinvolge esclusivamente società di uno stesso gruppo legate da una partecipazione di almeno il 95% detenuta ininterrottamente per cinque anni prima e cinque anni dopo l’operazione.

Principio di diritto

Un’esenzione fiscale limitata ai trasferimenti immobiliari realizzati nell’ambito di operazioni di trasformazione tra società appartenenti a un medesimo gruppo, caratterizzate da una partecipazione di controllo almeno del 95% detenuta per un periodo minimo di cinque anni prima e cinque anni dopo l’operazione, non soddisfa il requisito della selettività ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando la differenziazione rispetto al regime ordinario è giustificata dalla natura e dall’economia generale del sistema tributario, in particolare per evitare una doppia imposizione e prevenire abusi.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Umwandlungsgesetz (UmwG), articoli 1 e 2
  • Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG), articolo 1, paragrafi 1, 2a e 3
  • Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG), articolo 6a
  • Wachstumsbeschleunigungsgesetz del 22 dicembre 2009

Aiuti di Stato ed esenzione dall’imposta sugli acquisti di immobili nelle ristrutturazioni infragruppo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di aiuti di Stato e fiscalità immobiliare. La Corte è chiamata a stabilire se l’esenzione prevista dal diritto tedesco per alcuni trasferimenti immobiliari realizzati nell’ambito di fusioni e altre trasformazioni societarie infragruppo configuri un aiuto di Stato incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e procedimento principale

La A-Brauerei deteneva il 100% della T-GmbH, società proprietaria di immobili. Nel 2012 la T-GmbH è stata incorporata nella A-Brauerei mediante fusione per incorporazione ai sensi dell’UmwG, con trasferimento dell’intero patrimonio, inclusi gli immobili. L’ufficio finanziario ha assoggettato l’operazione all’imposta sugli acquisti di immobili ai sensi del GrEStG e ha negato l’esenzione dell’articolo 6a, ritenendo non soddisfatta la condizione della detenzione della partecipazione per cinque anni successivi, poiché la società incorporata si era estinta.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama:

  • l’UmwG, articoli 1 e 2, sulle trasformazioni societarie e sulla fusione per incorporazione;
  • il GrEStG, articolo 1, che disciplina i presupposti impositivi dell’imposta sugli acquisti di immobili;
  • il GrEStG, articolo 6a, che esenta da imposta talune operazioni di trasformazione effettuate in seno a gruppi societari, purché partecipino solo un’impresa dominante e società dipendenti e il rapporto di partecipazione sia almeno del 95% nei cinque anni anteriori e successivi all’operazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se tale esenzione fiscale debba essere qualificata come aiuto di Stato perché riservata a un numero circoscritto di soggetti e potenzialmente idonea a favorire solo alcuni gruppi societari rispetto ad altre imprese che compiono operazioni analoghe.

Quadro giuridico dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La Corte ricorda che per integrare un aiuto di Stato devono sussistere quattro requisiti:

  • intervento dello Stato o mediante risorse statali;
  • idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri;
  • conferimento di un vantaggio selettivo;
  • alterazione o minaccia di alterazione della concorrenza.

Nel caso di misure fiscali, il punto decisivo è la selettività: occorre individuare il regime tributario di riferimento e verificare se la misura deroghi a tale regime favorendo talune imprese in situazioni comparabili.

Ragionamento della Corte sulla selettività

La Corte osserva che l’articolo 6a del GrEStG è formalmente una deroga al regime ordinario dell’imposta sugli acquisti di immobili. Esso favorisce solo le operazioni di trasformazione effettuate tra società di uno stesso gruppo legate da un rapporto di partecipazione almeno del 95%, escludendo le società che compiono operazioni simili senza appartenere a un gruppo di tal tipo.

Tuttavia, la Corte sottolinea che non basta una differenziazione per concludere per la selettività: la misura non rientra nella nozione di aiuto se la disparità deriva dalla natura o dall’economia generale del sistema fiscale. In questo caso, l’obiettivo del tributo è tassare ogni mutamento del titolare del diritto reale sull’immobile. L’esenzione è stata concepita per evitare una doppia imposizione nelle ristrutturazioni infragruppo, poiché il trasferimento può essere già stato tassato al momento dell’acquisizione del controllo della società proprietaria dell’immobile.

La Corte considera inoltre giustificato il requisito della detenzione ininterrotta per cinque anni prima e dopo l’operazione, poiché esso consente di prevenire usi abusivi della disciplina, impedendo che partecipazioni temporanee vengano costituite solo per ottenere il beneficio fiscale.

Giustificazione della differenziazione

La differenziazione operata dall’articolo 6a del GrEStG è ritenuta coerente con la logica interna del sistema, perché mira a evitare una doppia tassazione della medesima operazione economica e a preservare la neutralità del tributo rispetto a ristrutturazioni interne a gruppi con elevato grado di integrazione proprietaria. Di conseguenza, pur trattandosi di una misura derogatoria, essa non conferisce un vantaggio selettivo incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una agevolazione fiscale come quella dell’articolo 6a del GrEStG non soddisfa il requisito della selettività. Pertanto, tale esenzione non costituisce aiuto di Stato vietato per il solo fatto di applicarsi ai trasferimenti immobiliari intervenuti nell’ambito di trasformazioni tra società di uno stesso gruppo con partecipazione almeno del 95% mantenuta per cinque anni prima e dopo l’operazione.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura fiscale che esenta i trasferimenti immobiliari derivanti da ristrutturazioni infragruppo non è selettiva quando la sua ratio è evitare una doppia imposizione e prevenire abusi, ossia quando la differenziazione rispetto al regime ordinario discende dalla natura e dall’economia generale del sistema tributario applicabile.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statodiritto tributarioimposta sugli acquisti di immobiliristrutturazioni societariegruppi societari

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