Sentenza n. 5341/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento e declaratoria di illegittimità del silenzio diniego sull’istanza del 5/03/2026 assunta al prot. comunale n. 0027841 formatosi per silentium; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti richiesti e a consentire l'accesso, esibendo e rilasciando copia della documentazione richiesta, avanzata dalla ricorrente al Comune di Caserta con la predetta istanza di accesso del 5/03/2026. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPRESUD S.R.L il 11\5\2026 : per l’annullamento e declaratoria di illegittimità del provvedimento di accoglimento parziale del 29/4/2026 prot. 0052053 a firma del RP e Dirigente del Settore Edilizia Privata e SUAP del Comune di Caserta; nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti e a consentire l’accesso, esibendo e rilasciando copia della documentazione richiesta, avanzata dalla ricorrente al Comune di Caserta con l’istanza di accesso del 5/03/2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresud S.r.l il 9/6/2026: per l’annullamento e declaratoria di illegittimità del provvedimento di accoglimento parziale del 19/5/2026 prot. 0060361 a firma del RP e Dirigente del Settore Edilizia Privata e SUAP del Comune di Caserta; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti e a consentire l’accesso, esibendo e rilasciando copia della documentazione richiesta, avanzata dalla ricorrente al Comune di Caserta con l’istanza d accesso del 5/03/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 5 marzo 2026 e successivi provvedimenti comunali di accoglimento parziale del 29 aprile e 19 maggio 2026; la controversia è proseguita limitatamente all’accesso alla relazione tecnica descrittiva di riqualificazione dell’area “ex air liquid” del febbraio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di una strada e di altri terreni confinanti con l’impianto della società controinteressata, aveva chiesto al Comune di Caserta copia di tutti i titoli edilizi relativi all’impianto. Ha dedotto la necessità della documentazione anche in relazione a controversie civili e amministrative pendenti, rispettivamente sull’utilizzo della strada e sui presupposti dell’AUA dell’impianto. Dopo il silenzio iniziale e i successivi accoglimenti solo parziali dell’istanza, la ricorrente ha impugnato gli atti e insistito per l’accesso; all’udienza ha però dichiarato di mantenere interesse soltanto per la relazione tecnica descrittiva di riqualificazione dell’area “ex air liquid” del febbraio 2022. Ha inoltre chiesto lo stralcio delle note di udienza della controinteressata perché tardive.
La decisione
Il TAR ha escluso dalla decisione le note della controinteressata, depositate tardivamente, richiamando gli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla documentazione diversa dalla relazione tecnica del febbraio 2022, non più richiesta in sede di udienza. Ha invece accolto la domanda residua: la vicinitas della ricorrente, proprietaria confinante, e la pendenza di controversie civili e amministrative dimostrano un interesse diretto, concreto e attuale, anche a fini difensivi. L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza della controinteressata, tutelabili oscurando i dati relativi al suo know-how tecnico specifico. Il Comune deve consentire visione ed estrazione di copia della relazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. Il Comune è stato condannato a pagare € 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato; spese compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
in base al disposto dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";
La legittimazione all’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti, ma non coincide necessariamente con la posizione soggettiva necessaria per impugnare l’atto.
art. 24, ultimo comma, l. 241/1990
l'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento, atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., della legge n. 241/1990), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando siano in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili che, ove eventualmente sussistenti, possono comunque essere oggetto di apposito oscuramento, consentendosi l'accesso nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
L’accesso strumentale alla tutela delle proprie ragioni in giudizio prevale sugli interessi contrapposti di riservatezza; questi ultimi possono essere salvaguardati mediante oscuramento delle informazioni riservate, nei limiti indicati dal giudice.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
In via preliminare, il Collegio non terrà conto delle note tardivamente depositate dalla controinteressata (cfr. artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a.).
Nel giudizio in camera di consiglio il giudice non tiene conto delle note depositate oltre i termini processuali applicabili.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso ai titoli edilizi, la vicinitas — inclusa la stabile contiguità o prossimità qualificata rispetto all’immobile interessato — può fondare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, distinto dall’interesse richiesto per impugnare il titolo edilizio.
- L’accesso documentale non può essere subordinato alla precisa indicazione della data e del numero dei titoli o delle pratiche edilizie quando l’accesso è richiesto proprio per conoscere documenti non noti o conosciuti solo in modo limitato.
- L’accesso richiesto per tutelare le proprie ragioni in controversie giudiziali pendenti o da instaurare prevale sulle esigenze di riservatezza del controinteressato; la tutela della riservatezza può essere assicurata mediante oscuramento dei dati relativi al know-how tecnico specifico, consentendo l’accesso alla documentazione richiesta.
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