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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17593/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 19/05/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 10/01/2018, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 186 cod. strada (comma 1 e 2 lett. c e comma 2-bis) riducendo la pena per il rito abbreviato e applicando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Tra le censure sollevate era indicata, tra l'altro, l'omessa comunicazione al difensore di fiducia e domiciliatario del decreto di citazione a giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il fatto, commesso il 13/11/2016, si è prescritto il 13/11/2021 in base al termine massimo di cinque anni previsto dalla combinazione degli artt. 157 e 161 c.p. In presenza della causa estintiva la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha altresì revocato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna ai sensi dell'art. 224 comma 3 cod. strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza. La Corte ha inoltre osservato che, essendo intervenuta la prescrizione, non è necessario rinviare al giudice di merito per eventuali questioni di nullità e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 1; comma 2 lett. c; comma 2-bis

    Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza e le relative aggravazioni e sanzioni; qui il reato per cui era stato condannato l'imputato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di non punibilità e la loro rilevabilità in corso di impugnazione; applicata per rilevare l'intervenuta causa estintiva (prescrizione) sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata e per escludere l'assoluzione di merito quando non ravvisabile l'insussistenza del fatto.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione per i reati; utilizzato congiuntamente all'art. 161 per determinare il termine massimo quinquennale di prescrizione applicabile al caso.

  • art. 161 cod. pen.

    Indica il termine massimo di prescrizione (massima durata) e, insieme all'art. 157, ha permesso di calcolare la prescrizione avvenuta il 13/11/2021.

  • art. 224 comma 3 cod. strada

    Prevede la comunicazione al Prefetto degli effetti della sentenza in materia di sanzioni amministrative accessorie relative alla guida; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Principio consolidato secondo cui, quando sussiste una causa di estinzione del reato, questa prevale sulle eventuali nullità rilevabili nel processo e rende inutile il rinvio al giudice di merito, per l'immediata applicabilità della causa estintiva.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione o successivamente alla sentenza impugnata, interviene una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Cassazione deve rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza senza rinvio per l'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • L'intervenuta prescrizione rende irrilevanti, ai fini della decisione di legittimità, molte nullità processuali di ordine generale; non è necessario rinviare al merito quando la causa estintiva è già accertata.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione ai termini previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.; il dies a quo è la data del fatto e il computo può determinare l'estinzione anche dopo la sentenza di merito, se non ancora maturata al momento di quella decisione.
  • L'accertata estinzione del reato può comportare la revoca delle sanzioni penali accessorie applicate (qui la revoca della revoca della patente), ma possono essere comunque disposte comunicazioni agli organi amministrativi competenti (Prefetto) per gli ulteriori effetti amministrativi.
  • La possibilità di pronunciare una sentenza assolutoria ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. richiede l'evidenza dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato; se tali condizioni non emergono con chiarezza, la via procedurale corretta è l'annullamento per estinzione del reato.

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