Cassazione Penale, Sentenza n. 05902/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna ovvero di rimetterlo in termini per impugnarla o per chiedere misure alternative alla detenzione. La doglianza principale riguardava la presunta illegittimità del decreto di irreperibilità e delle notifiche eseguite, per omissione delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. (assenza di ricerche nel luogo di nascita, nell'ultima residenza anagrafica, nell'ultimo domicilio eletto e presso l'amministrazione carceraria) e per la mancata utilizzazione dell'utenza mobile conosciuta, con conseguente nullità degli atti esecutivi e violazione delle garanzie di notifica previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza del G.i.p. di Velletri, rinviando il procedimento al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata come manifestamente illogica, contraddittoria e carente perché il G.i.p. non ha verificato la completezza delle ricerche effettuate (mancano documentate ricerche nel luogo di nascita, nell'ultima residenza anagrafica, nel domicilio eletto e tramite l'utenza mobile), omettendo di valutare la legittimità del decreto di irreperibilità emesso il 16/10/2020. La Cassazione ha quindi disposto il rinvio per nuovo esame nel rispetto dei principi espressi, lasciando al giudice dell'esecuzione la valutazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
le ricerche devono essere effettuate "particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora", nonché presso il luogo di lavoro e presso l'amministrazione carceraria centrale
Le ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159; tuttavia l'obbligo è condizionato alla oggettiva praticabilità delle indagini. Le ricerche all'estero sono dovute solo se quelle svolte in Italia consentono di individuare la località estera ove investigare.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
notifica dell'ordine di esecuzione contenente la sospensione e l'avviso della possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione
L'ordine di esecuzione deve essere notificato personalmente al condannato e deve indicare la sospensione e l'opportunità di richiedere misure alternative; l'elezione di domicilio nella fase di cognizione non esonera il P.M. dall'obbligo di ricercare e notificare il condannato nella fase di esecuzione, salvo quanto specificamente previsto dalla norma.
art. 157 cod. proc. pen.
norma richiamata relativamente alle modalità di notifica quando è noto un recapito del destinatario
Se non è noto un recapito che consenta la notifica ai sensi dell'art. 157, assume rilevanza l'obbligo di disporre ricerche secondo l'art. 159 per poter poi procedere alla notificazione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
limiti del controllo di legittimità, ovvero i vizi elencati dall'articolo
Il controllo della Corte di Cassazione è circoscritto ai vizi previsti dall'art. 606, comma 1; tuttavia la Corte può annullare quando l'ordinanza impugnata sia manifestamente illogica o contraddittoria nella valutazione di questioni rilevanti per i diritti fondamentali (es. completezza delle ricerche ai fini della notifica).
Massime di principio
- L'elezione di domicilio compiuta nella fase di cognizione non esonera dall'obbligo, in fase esecutiva, di effettuare le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen.; il domicilio eletto può indicare un luogo da cui iniziare le ricerche ma non sostituisce le ricerche previste dalla norma.
- Le ricerche previste dall'art. 159 devono essere eseguite cumulativamente nei luoghi indicati (luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo di lavoro, amministrazione carceraria) salvo il limite della praticabilità oggettiva degli accertamenti.
- Le ricerche all'estero sono obbligatorie solo se le ricerche in Italia forniscono elementi utili per individuare la località estera in cui il soggetto risiede effettivamente.
- Se alle autorità è noto un numero di utenza mobile del destinatario, la mancata utilizzazione di tale recapito integra una incompletezza delle ricerche e può rendere illegittimo il decreto di irreperibilità.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la completezza e la correttezza delle ricerche prima di convalidare un decreto di irreperibilità o respingere le istanze dell'interessato; motivazioni contraddittorie o omissioni in questo ambito giustificano l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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