Cassazione Penale, Ordinanza n. 40204/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte offesa)
La controversia
La vicenda riguarda un fascicolo relativo al decesso di una persona in un incidente stradale, iscritto inizialmente nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) dopo querela presentata dagli eredi della vittima. Il pubblico ministero aveva disposto l'archiviazione ritenendo che i fatti prospettati non integrassero ipotesi di reato; successivamente, su istanza della difesa degli eredi, la richiesta di archiviazione era stata trasmessa al G.I.P., che aveva emesso decreto di archiviazione. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: violazione di legge per abnormità del provvedimento, sostenendo che l'uso del modulo della pseudo notizia di reato avrebbe estromesso la difesa dai rimedi ordinari. Si prospettavano sia abnormità genetica, per l'emissione de plano di un decreto di archiviazione su pseudo notizia di reato, sia abnormità funzionale, perché la decisione avrebbe precluso la prosecuzione del procedimento e il pieno esercizio dei diritti difensivi, senza possibilità di reclamo ex art. 410-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha escluso la sussistenza di qualsiasi abnormità del provvedimento del G.I.P., rilevando che il giudice aveva deciso nell'ambito delle proprie competenze sulla richiesta di archiviazione, sulla base degli atti rilevanti e con possibilità di individuare eventuali fattispecie di reato e disporre l'iscrizione di soggetti noti. Ha inoltre osservato che il fatto che il fascicolo fosse iscritto a mod. 45 non rendeva di per sé impugnabile il decreto, poiché il P.M. può trasmettere direttamente in archivio i procedimenti privi di notizia di reato oppure sottoporre la richiesta al G.I.P., che in tal caso deve provvedere. Tuttavia, ha rilevato che il ricorrente aveva anche lamentato il mancato riscontro alle richieste ex art. 335 c.p.p. e, sotto tale profilo, la doglianza era qualificabile come reclamo ex art. 410-bis c.p.p.; pertanto, in applicazione dell'art. 568 c.p.p., l'impugnazione è stata riqualificata come reclamo e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Brescia in composizione monocratica, giudice competente a decidere.
Norme richiamate
art. 335 c.p.p.
richiamato in relazione al diritto di ottenere informazioni sull'esito delle proprie richieste e alla doglianza circa il mancato riscontro alle istanze della parte offesa
art. 410-bis c.p.p.
indicato come rimedio esperibile mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica avverso il decreto di archiviazione per la dedotta violazione dei diritti difensivi
art. 568 c.p.p.
utilizzato per affermare che l'impugnazione va qualificata secondo il contenuto sostanziale, indipendentemente dalla denominazione attribuita dall'impugnante, e che gli atti vanno trasmessi al giudice competente se l'impugnazione è proposta a giudice incompetente
art. 409 c.p.p.
richiamato indirettamente nel riferimento alla disciplina dell'archiviazione e alla competenza del G.I.P. sulla richiesta di archiviazione
art. 410-bis cod. proc. pen.
menzionato quale norma applicabile al reclamo contro il provvedimento di archiviazione
art. 568 cod. proc. pen.
menzionato quale norma che impone la qualificazione dell'impugnazione in base al contenuto e la trasmissione degli atti al giudice competente
Massime di principio
- Non sussiste abnormità quando il G.I.P. provvede sulla richiesta di archiviazione nei limiti delle proprie attribuzioni e sulla base degli atti disponibili, anche se il procedimento sia stato iscritto nel registro mod. 45, potendo tale iscrizione precedere l'individuazione di una notizia di reato.
- Il decreto di archiviazione di un fascicolo iscritto a mod. 45 non è di per sé impugnabile per il solo fatto della diversa veste formale del procedimento, poiché il P.M. può valutare la sussistenza o meno di una notizia di reato e, se ritiene, investire il G.I.P. della richiesta di archiviazione.
- L'impugnazione deve essere qualificata in base al suo contenuto sostanziale e non alla denominazione data dalla parte: se la doglianza effettiva concerne un vizio deducibile con reclamo ex art. 410-bis c.p.p., il giudice adito deve riqualificarla e trasmettere gli atti al giudice competente.
- Quando l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, non deve essere dichiarata inammissibile se è comunque riconoscibile il corretto rimedio esperibile; occorre invece la trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente.
- La dedotta lesione del diritto della parte offesa a conoscere gli esiti delle richieste ex art. 335 c.p.p. non si traduce automaticamente in abnormità del decreto di archiviazione, ma può integrare un autonomo motivo di reclamo nel corretto modulo processuale.
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