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Sentenza

Sentenza n. 342/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1714/2023 pubblicata in data 17.05.2023

Giustizia amministrativa202502417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1714/2023, recante condanna alla messa a disposizione della carta docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1714/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente per gli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione, nonché l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il giudizio di ottemperanza non ha riguardato le spese di lite liquidate dalla sentenza civile, in quanto distratte in favore dei difensori e non incluse nell'azione proposta. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'andamento della procedura esecutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente comprovavano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero non aveva formulato contestazioni sull'an o sul quantum del credito. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere integralmente entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente rispetto a un titolo esecutivo di condanna al pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, l'azione esecutiva nei confronti di un'amministrazione soggetta al termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 può essere proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni.
  • L'assenza di pagamenti, anche parziali, comprovata dalla documentazione e non contestata dall'amministrazione costituita, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento rispetto al titolo giudiziale.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalle obbligazioni effettivamente dedotte: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se l'azione esecutiva non è stata proposta anche per tali somme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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