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Ordinanza

Ordinanza n. 4222/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento prot. n. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0128041.03-06-2026 del 03.06.2026 del Ministero dell’Istruzione edel Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, comunicato alla ricorrente in pari data via mail, con il quale il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dott.ssa Antonella Tozza, ha rigettato la domanda di riconoscimento n. 40617, prot. n. 28933 del 26.06.2024, del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia e primaria (codici meccanografici ADAA – ADEE); 2) della Nota prot. n. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0128548.04- 06-2026 del 04.06.2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, a firma del Dirigente pro tempore, Dott. Vito Abbadessa, inviata a mezzo pec in pari data, all’Avv. Eduardo Ernesto Margarita (eduardoernesto.margarita@pec.it), al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (dpit@postacert.istruzione.it) in persona del Capo Dipartimento Dott.ssa Carmela Palumbo, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione(dgosvi.segreteria @istruzione.it) in persona del Direttore Generale Dott.ssa Antonella Tozza, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (drca@postacert.istruzione.it), all’Ufficio di Ambito Territoriale di Napoli (uspna@postacert.istruzione.it), con cui è stato trasmesso il provvedimento di rigetto definitivo prot. n. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0128041.03-06- 2026 del 03.06.2026 e che stabilisce che “L’Ambito Territoriale provvederà ai conseguenziali adempimenti” (allegato sub doc. n. 01bis); 3) del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. DGINTCO n. 16910 del 12.12.2025, atto presupposto del provvedimento impugnato, nella parte in cui esprime valutazione sfavorevole a qualsiasi riconoscimento o equiparazione alla specializzazione universitaria italiana; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti del procedimento IMI n. 631448.1 e le comunicazioni alla competente autorità spagnola; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Imperiale Angela il 9/7/2026: del Decreto prot. n. AOOUSPNA REGISTRO UFFICIALE U.0013386 del 12.06.2026 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con il quale la docente Angela Imperiale è stata depennata con effetto immediato e retroattivo dalla graduatoria di scuola primaria - posto di sostegno (ADEE - TAB7), relativa alla I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Napoli, per asserita mancanza del titolo di accesso (rigetto istanza riconoscimento titolo abilitante conseguito in Spagna); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente;

Giustizia amministrativa202606629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini della specializzazione sul sostegno, nonché depennamento retroattivo dalle GPS di Napoli di prima fascia per il posto di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia e primaria, unitamente alla nota di trasmissione, al parere del Ministero dell’Università e della Ricerca contrario a qualsiasi riconoscimento o equiparazione alla specializzazione universitaria italiana e agli ulteriori atti del procedimento IMI. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli che l’ha depennata, con effetto immediato e retroattivo, dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il sostegno nella scuola primaria, ritenendo mancante il titolo di accesso. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che l’amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione relativa al percorso formativo estero e all’esperienza professionale maturata dalla ricorrente; che l’argomento dell’assenza di natura abilitante del titolo era già stato affrontato dall’Adunanza plenaria; che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi doveva essere rigorosa, alla luce del diritto dell’Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori; e che le differenze formative potevano essere superate mediante adeguate misure compensative. È stato inoltre considerato il pregiudizio derivante dalla cessazione, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando i precedenti decreti cautelari nn. 3374/2026 e 3825/2026. Ha sospeso il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento del titolo conseguito in Spagna e, per gli effetti conseguenti, il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli di depennamento della ricorrente dalla prima fascia delle GPS di Napoli per il sostegno. La sospensione è stata disposta fino all’udienza di merito fissata al 21 aprile 2027. Il fumus è stato ravvisato, in via sommaria, nell’insufficiente valutazione del percorso formativo e dell’esperienza professionale, nella necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze tra i programmi formativi e nella possibilità di imporre misure compensative anziché negare tout court il riconoscimento. Il periculum è stato collegato anche alla preclusione degli effetti del titolo e al depennamento dalla graduatoria, in presenza di una precedente attività di insegnamento sul sostegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare

    La disposizione è stata applicata per concedere la sospensione cautelare degli atti impugnati fino alla definizione del giudizio di merito.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Il giudice richiama il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali, gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e la libera circolazione dei lavoratori, imponendo una motivazione rigorosa sulle divergenze formative e considerando le misure compensative come possibile rimedio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l’amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa al percorso formativo estero e all’esperienza professionale maturata dall’interessato, senza fondare il diniego su una considerazione parziale o meramente astratta del titolo.
  • L’assenza, secondo l’amministrazione, di natura abilitante del titolo estero non può costituire, di per sé, una ragione sufficiente di diniego quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
  • Quando sussistono differenze formative tra gli ordinamenti, l’amministrazione deve valutare la possibilità di colmarle mediante adeguate misure compensative, prima di negare integralmente il riconoscimento del titolo professionale.
  • In sede cautelare, il rischio di esclusione o depennamento da una graduatoria per l’insegnamento sul sostegno, unitamente alla perdita degli effetti professionali del titolo estero, può integrare un pregiudizio rilevante ai fini della sospensione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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