Cassazione Penale, Sentenza n. 1228/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per ottenere l'annullamento della sentenza n. 39804 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione del 23/09/2022 che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione. L'originaria contestazione riguardava il reato di falso ideologico su un verbale (determina/atto di affidamento per la gestione di uno stabilimento balneare) e, secondariamente, una vicenda di concussione poi estinta/assolta. I ricorrenti sostenevano che la Corte di cassazione aveva errato nel ritenere che la censura oggetto del ricorso per cassazione non fosse stata già devoluta al giudice di merito con l'atto di appello: in particolare affermavano che la falsità era stata ritenuta dai giudici di merito sulla base della presunta preferenza assegnata ex ante all'aggiudicataria, mentre i ricorrenti ritenevano che la falsità poteva sussistere solo se vi fosse stata un'unica offerta; essendo presenti due offerte, secondo loro non poteva sussistere il falso ideologico contestato.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che l'assunto di errore percettivo non fosse provato: dall'esame dei motivi trascritti non emerge che in appello fosse stata affrontata la questione cruciale secondo cui la falsità si sarebbe potuta configurare solo in presenza di un unico concorrente; inoltre la Corte di cassazione aveva fornito una motivazione autonoma per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, richiamando il principio per cui il reato di falso ideologico può sussistere anche in ambito di valutazioni discrezionali quando il giudizio contraddice parametri predeterminati o è fondato su premesse false. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese a favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto; tuttavia l'errore invocato deve essere decisivo, ossia tale da aver determinato una pronuncia diversa
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo introdotto per la prima volta in cassazione e non devoluto al giudice di merito con l'appello è inammissibile; occorre che i punti dedotti in cassazione siano già stati sottoposti al giudice di merito
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella)
Afferma che l'errore rilevabile mediante il ricorso straordinario per errore di fatto è solo l'errore decisivo che avrebbe condotto a una pronunzia diversa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non deve introdurre questioni nuove rispetto a quelle già dedotte in appello: motivi sviluppati per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori effettivamente decisivi; è necessario dimostrare che l'eventuale errore percettivo della Corte abbia inciso sulla decisione e avrebbe determinato esito favorevole diverso
- Quando si contesta un falso ideologico relativo ad atti amministrativi o valutazioni tecniche, la nozione di falsità può ricomprendere anche valutazioni discrezionali quando queste si fondano su attestazioni false o contraddicono parametri predeterminati: non basta sostenere genericamente l'insussistenza della falsità per via della presenza di più offerte
- Se si intende impugnare una pronuncia per errore di fatto, è importante confrontare testualmente e compiutamente i motivi di appello con quelli prospettati in cassazione per dimostrare che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di merito
- Il rischio di condanna alle spese e di pagamento alla Cassa delle ammende rende opportuno valutare la fondatezza e la prospettabilità di un ricorso straordinario prima della proposizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 859/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 860/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 865/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →