Sentenza del 12/06/2015 n. 12266 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato il suo appello e confermato la parziale illegittimità degli avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico ai fini IRPEF, ILOR e accessori per gli anni 1997, 1998 e 1999. Il secondo motivo denunciava l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza d'appello, poiché il giudice regionale si era limitato a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza esaminare concretamente i motivi di gravame e la documentazione prodotta dalla contribuente, relativa all'insussistenza dell'incremento patrimoniale presunto. Il primo motivo, riguardante il merito della pretesa tributaria, è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo apparente e inadeguata la motivazione della sentenza d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza dell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare o condividere la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di impugnazione e gli elementi probatori specificamente dedotti dalla parte.
- La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice, soprattutto quando la parte abbia contestato documentatamente i presupposti dell'accertamento tributario.
- L'accoglimento di un motivo processuale relativo all'omessa o apparente motivazione può comportare la cassazione con rinvio, senza che la Corte di cassazione esamini le questioni di merito, che restano assorbite.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia e decidere nuovamente sulla fondatezza della pretesa fiscale.
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