Cassazione Civile, Ordinanza n. 00968/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cointestatario)
La controversia
La controversia nasce da un conto corrente cointestato tra coniugi, movimentato nel corso della convivenza e poi anche dopo la modifica del regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni. Il cointestatario attore ha chiesto la restituzione delle somme prelevate dall'altra cointestataria, deducendo che i prelievi fossero stati effettuati oltre la quota di spettanza e per fini estranei agli interessi familiari, in parte durante la comunione legale e in parte dopo lo scioglimento di essa, quando il conto sarebbe stato prevalentemente alimentato da lui. La convenuta ha resistito sostenendo che il conto era stato alimentato e movimentato da entrambi, che i prelievi erano stati destinati a esigenze familiari e che, comunque, vi era stato consenso dell'altro contitolare, quantomeno tacito. In primo grado la domanda è stata rigettata quanto ai prelievi successivi al mutamento del regime patrimoniale, ritenendosi provato il consenso tacito e valorizzandosi il silenzio serbato per anni a fronte della conoscenza dei movimenti; in appello il rigetto è stato confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 1298, comma 2, c.c., per avere negato l'obbligo restitutorio nonostante il conto fosse alimentato da uno solo dei cointestatari; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non contestato il consenso ai prelievi; violazione degli artt. 1298, comma 2, e 2697 c.c. per l'erronea allocazione dell'onere della prova del consenso; violazione degli artt. 1298, comma 2, 2727 e 2729 c.c. per aver desunto il consenso dal solo silenzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'art. 1854 c.c. regola i rapporti con la banca, mentre nei rapporti interni tra cointestatari opera l'art. 1298 c.c., comma 2, con presunzione di parti uguali salvo prova contraria; ne consegue che un cointestatario non può, nei rapporti interni, disporre oltre la metà delle somme se non risulti il consenso espresso o tacito dell'altro, e che tale principio vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non solo alla chiusura. Tuttavia, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coerente con l'accertamento di merito, che non aveva affatto affermato l'alimentazione esclusiva del conto da parte del ricorrente, ma aveva invece dato atto che entrambi lo alimentavano. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il consenso tacito era stato logicamente desunto da una pluralità di fatti noti specificamente individuati: conoscenza dei movimenti da parte del ricorrente, suo silenzio per sei anni, protratta convivenza e permanenza del vincolo familiare, oltre alla cointestazione del conto; il silenzio, in quel contesto, non era stato considerato neutro ma significativo. Poiché l'infondatezza del quarto motivo reggeva da sola la decisione, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1298, comma 2, c.c.
Nei rapporti interni tra cointestatari opera la presunzione di uguaglianza delle parti; il singolo contitolare non può disporre oltre la propria quota senza il consenso espresso o tacito dell'altro. Il principio vale per l'intero rapporto e non solo al momento della chiusura del conto.
art. 1854 c.c.
nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto
La norma disciplina soltanto i rapporti tra correntisti e banca, non i rapporti interni tra cointestatari.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sul non contestato è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, anche perché non conferente rispetto alla ratio decidendi centrata sul consenso tacito provato presuntivamente.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il fatto impeditivo della domanda restitutoria, cioè il consenso ai prelievi eccedenti la quota, grava su chi invoca tale fatto impeditivo; la censura è però risultata inammissibile per difetto di interesse.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici quale fonte del ragionamento inferenziale sul consenso tacito.
art. 2729 c.c.
La violazione della norma può denunciarsi solo se il giudice fondi la presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza; nella specie il consenso tacito è stato desunto da una pluralità di indizi convergenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro delle censure di violazione di legge proposte nel ricorso.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per la contestazione (ritenuta non decisiva) dell'allegato consenso ai prelievi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente, la regola della solidarietà verso la banca non impedisce di accertare, tra le parti, una diversa ripartizione delle somme sulla base della provenienza dei versamenti e del consenso agli atti di disposizione.
- Il cointestatario che utilizza somme eccedenti la propria quota deve giustificare l'operazione con il consenso dell'altro contitolare, espresso o tacito; in mancanza, può sorgere un obbligo restitutorio nei rapporti interni.
- Il consenso tacito può essere desunto in via presuntiva da una pluralità di elementi convergenti, purché i fatti noti siano storicamente determinati e gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il silenzio, se inserito in un contesto di piena conoscenza dei movimenti e protratta inerzia, può assumere valore indiziario.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. non è ammissibile quando in realtà si contesti solo la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o si prospetti una diversa lettura probabilistica degli indizi.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'infondatezza di una sola di esse può rendere inammissibili, per difetto di interesse, le censure dirette contro le altre ragioni, se queste non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.
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