Cassazione Civile, Ordinanza n. 24821/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di verifiche, recuperava maggiori IRES e IRAP per l’anno 2014, contestando la deducibilità di royalties pagate alla controllante svizzera per l’uso del marchio, per la realizzazione stilistica e per il contributo all’immagine, ritenute superiori al valore normale ai sensi dell’art. 110 TUIR. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo giustificata la misura del 6% sul fatturato; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo incongrua tale percentuale e rideterminando il valore normale delle royalties nel 2%. In Cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente introdotto come requisito l’alto valore tecnologico del settore economico, criterio non previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di transfer pricing, l’Amministrazione deve provare l’esistenza di operazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, mentre spetta al contribuente dimostrare che le operazioni siano avvenute a valori di mercato. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva fondato la decisione su un requisito giuridico estraneo alla norma, ma aveva valorizzato una pluralità di elementi indiziari, tra cui anche la non elevata tecnologizzazione del settore, per ritenere incongrua la percentuale del 6% e legittima la rideterminazione al 2%. La censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986
i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti [...] sono valutati in base al valore normale
disciplina il transfer pricing e consente la rettifica dei componenti reddituali infragruppo esteri quando il corrispettivo si discosti dal valore normale.
art. 9 T.U.I.R.
per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari
il valore normale va determinato secondo il prezzo di mercato praticato in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo rilevanti.
art. 2697 c.c.
l’onere di dimostrare la congruità dei valori di mercato nelle operazioni infragruppo grava sul contribuente, secondo le regole ordinarie di riparto della prova.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
consente la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di legge; nel caso la doglianza è stata ritenuta infondata perché diretta in realtà contro l’accertamento di fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il sindacato di legittimità sul fatto è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella di merito.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione camerale non partecipata.
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’esistenza di operazioni infragruppo con corrispettivi apparentemente inferiori al valore normale; spetta invece al contribuente dimostrare che i prezzi praticati siano allineati al mercato.
- La nozione di valore normale va ricostruita secondo i criteri dell’art. 9 TUIR, ossia facendo riferimento al prezzo mediamente praticato per beni o servizi similari in condizioni di libera concorrenza.
- La valutazione della congruità di royalties infragruppo può essere sostenuta da una pluralità di indici, tra cui il contenuto del contratto, la struttura dei costi e la coerenza economica della percentuale pattuita; tale apprezzamento è tipicamente di merito.
- In cassazione non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- L’eventuale riferimento a caratteristiche settoriali, come il livello tecnologico dell’attività, può essere valorizzato come elemento indiziario nell’apprezzamento della congruità delle royalties, purché non si trasformi nell’introduzione di un requisito estraneo alla norma.
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