Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento per un importo complessivo molto elevato, emessa dall'agente della riscossione sulla base di cartelle e atti presupposti. In primo grado e in appello la società aveva contestato, tra l'altro, la validità della notifica delle cartelle e degli atti successivi, la dedotta duplicazione delle pretese rispetto a un precedente giudizio, la legittimazione dell'ente a costituirsi con avvocato del libero foro, la validità della produzione documentale e del disconoscimento delle copie, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto ex art. 7 l. 212/2000, nonché la prescrizione quinquennale del credito. In cassazione ha articolato sette motivi: 1) violazione del divieto di doppia imposizione/ne bis in idem per asserita reiterazione della medesima pretesa già colpita da precedente sentenza; 2) nullità per motivazione apparente o contraddittoria sulla portata del precedente giudizio; 3) e 4) nullità per omessa pronuncia sulla legittimità della costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro nei gradi di merito; 5) omessa pronuncia sulla pretesa carenza di legittimazione dei procuratori speciali dell'ente; 6) violazione delle norme sulle copie e sul disconoscimento, per avere ritenuto provate notifiche e atti presupposti nonostante il contestato mancato deposito di originali; 7) nullità/motivazione apparente e violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo prescrizione quinquennale del credito in difetto di prova degli atti interruttivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere solo con riferimento ad alcune cartelle, nei limiti degli importi stralciati per effetto dei provvedimenti normativi sopravvenuti. Per il resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo sul divieto di doppia imposizione, chiarendo che non vi era un giudicato idoneo a precludere la reiterazione dell'intimazione e che, in ogni caso, nella fase di riscossione era possibile emettere un nuovo atto se la notifica delle cartelle risultava dimostrata; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né contraddittoria; ha rigettato i motivi sulla costituzione dell'Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla legittimità di tale modalità di difesa nelle controversie tributarie; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di configurabilità dell'omessa pronuncia su eccezioni pregiudiziali di rito e comunque lo ha ritenuto infondato; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza e, in ogni caso, ha ribadito che il disconoscimento delle copie deve essere specifico e circostanziato; ha dichiarato infondato/inammissibile il settimo motivo sulla prescrizione, osservando che il motivo non si confrontava con la sentenza impugnata e che, per i crediti erariali da riscossione, opera di regola la prescrizione decennale e non quella quinquennale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sul divieto di doppia imposizione; la Corte ha chiarito che non osta alla rinnovazione dell'atto di riscossione quando non vi sia giudicato e la pretesa sia fondata su cartelle regolarmente notificate
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato nel giudizio di merito per escludere vizi formali dell'intimazione di pagamento, ritenuta contenere gli elementi essenziali dell'atto
art. 111 Cost.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha ribadito che è censurabile solo l'anomalia motivazionale al livello del minimo costituzionale
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità nei casi dedotti
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al disconoscimento delle copie
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la pretesa motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al contenuto della motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato più volte per il riparto dell'onere della prova, specie sulla notificazione degli atti e sul disconoscimento documentale
art. 2943 c.c.
richiamato dal ricorrente sulla prescrizione e sugli atti interruttivi
art. 2946 c.c.
richiamato dalla Corte quale termine ordinario decennale applicabile ai crediti erariali da riscossione, salvo diversa previsione di legge
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, tesi non accolta
art. 2712 c.c.
richiamato sulla valutazione delle riproduzioni meccaniche e delle copie documentali
art. 2719 c.c.
richiamato per il disconoscimento della conformità delle copie all'originale; la Corte ha ribadito che il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato
art. 2718 c.c.
richiamato per la forza probatoria delle copie parziali o per estratto rilasciate dai pubblici ufficiali
art. 214 c.p.c.
richiamato in relazione al disconoscimento della documentazione prodotta
art. 215 c.p.c.
richiamato con riferimento al disconoscimento delle scritture e alla mancata verificazione
art. 216 c.p.c.
richiamato per la verificazione della scrittura privata, che nel caso non era stata richiesta
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e per l'indicazione degli atti/documenti rilevanti
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per distinguere rappresentanza processuale e difesa tecnica dell'agente della riscossione
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla difesa tecnica dinanzi al giudice tributario
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il vizio di motivazione
art. 43 r.d. n. 1611/1933
richiamato nel quadro del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e delle deroghe/indisponibilità
art. 1 d.l. n. 193/2016
richiamato per il sistema organizzativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'uso di avvocati del libero foro
art. 4 d.lgs. n. 50/2016
richiamato nel ragionamento sulla legittimità del ricorso ad avvocati del libero foro
art. 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamato nel medesimo contesto organizzativo
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato sulla cartella di pagamento e la sua sottoscrizione
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in comparazione per evidenziare che, a differenza dell'avviso di accertamento, la cartella non richiede sottoscrizione a pena di nullità
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in comparazione sul requisito di sottoscrizione degli atti impositivi
art. 1335 c.c.
richiamato per la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna del plico al domicilio del destinatario
art. 2909 c.c.
richiamato per il perimetro del giudicato sostanziale e la copertura del dedotto e deducibile
art. 4 d.l. n. 41/2021
richiamato per lo stralcio integrale di una cartella e la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati
L. n. 197/2022
richiamata per lo stralcio parziale di alcune cartelle e la conseguente cessazione della materia del contendere nei limiti dei residui importi
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di doppia imposizione non impedisce all'agente della riscossione di emettere un nuovo atto di intimazione se il precedente non è coperto da giudicato sostanziale e se la pretesa si fonda su cartelle la cui notifica può essere provata.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio o presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle risultanze.
- L'agente della riscossione può stare in giudizio anche mediante avvocato del libero foro nelle controversie tributarie, senza necessità di una specifica delibera o di ulteriori formalità, quando la scelta rientri nel quadro normativo e convenzionale applicabile.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto alle eccezioni pregiudiziali di rito nei termini dedotti dal ricorrente e, in ogni caso, il giudice non omette pronuncia quando affronta espressamente la questione, anche sinteticamente.
- Il disconoscimento della conformità delle copie all'originale deve essere specifico, circostanziato e riferito a documenti determinati; un disconoscimento generico e onnicomprensivo è inefficace e non basta a scalfire la prova documentale.
- In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: quando si contestano atti amministrativi o documenti processuali, occorre trascriverne il contenuto rilevante per consentire il controllo della Corte.
- Per i crediti erariali derivanti da riscossione di imposte definitivamente accertate, la prescrizione ordinaria è quella decennale, salvo diversa previsione di legge, e non il termine quinquennale delle obbligazioni periodiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19138/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19139/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19140/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19141/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19142/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19143/2025 del 12/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →