Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19769/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano prestato attività alle dipendenze della società cessionaria dopo una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata inefficace nei loro confronti. In primo grado erano state accolte, almeno in parte, le domande di condanna della società cedente al pagamento di somme qualificate come differenze retributive per il periodo 5.11.2007-23.7.2012, comprensive di benefits e servizi non mantenuti dalla cessionaria. La Corte d'appello ha invece rigettato le domande, ritenendo che la pretesa avesse natura risarcitoria e che i lavoratori, avendo continuato a lavorare per la cessionaria e a essere retribuiti da questa, dovessero provare specificamente il danno, prova che non era stata fornita. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo, in sintesi: violazione dei limiti della decisione e delle norme sul rapporto di lavoro e sulla cessione d'azienda; errata qualificazione della domanda, che avrebbe dovuto essere letta anche come domanda risarcitoria; omesso esame di fatti decisivi relativi alla disparità di trattamento economico tra cedente e cessionaria; erronea valutazione della documentazione prodotta a dimostrazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione di una delle ricorrenti, in ragione di una conciliazione sindacale depositata in atti, con compensazione delle spese tra quelle parti. Per gli altri ricorrenti ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non corretta in diritto la decisione della Corte d'appello che aveva escluso in radice il diritto al ristoro per il solo fatto che i lavoratori avessero lavorato presso la cessionaria e fossero stati retribuiti da questa. La Cassazione ha chiarito che, nel periodo anteriore alla sentenza che accerta l'inefficacia della cessione, la domanda va qualificata in termini risarcitori e può essere fondata sul differenziale tra quanto percepito dal cessionario e quanto sarebbe spettato in continuità del rapporto con il cedente, purché il lavoratore abbia allegato e provato i presupposti del danno e abbia costituito in mora il datore di lavoro. Ha quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché verifichi alla luce delle allegazioni se sussistano i presupposti per il risarcimento del danno da illegittima cessione di ramo d'azienda e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciabili in cassazione; la Corte esamina il motivo di violazione di legge e dichiara assorbite le ulteriori censure, incluso il vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la Corte d'appello avrebbe attribuito alla domanda un contenuto diverso e non coerente con quanto chiesto.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta violazione delle regole di decisione e qualificazione della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'omessa considerazione di documenti e fatti allegati.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità del datore di lavoro per l'inadempimento conseguente alla mancata concreta funzionalità del rapporto con il cedente.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione dell'accordo e della regolazione del rapporto dopo la cessione.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per qualificare il rapporto di lavoro subordinato e il correlato diritto alle prestazioni dovute.

  • art. 2112 c.c.

    la Corte ribadisce che la fattispecie non rientra nell'ambito regolato da tale norma, poiché la cessione è stata dichiarata inefficace nei confronti dei lavoratori.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio; la Cassazione precisa che il lavoratore deve allegare e provare i presupposti del danno nel periodo anteriore alla declaratoria di illegittimità.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti con riferimento al decisum definitivo sulla inefficacia della cessione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, in ragione del tenore della decisione.

  • art. 2112 c.c.

    viene menzionato anche per distinguere la disciplina del trasferimento d'azienda regolare dalla cessione inefficace/non riconducibile al suo ambito.

Massime di principio

  • Quando una cessione di ramo d'azienda è dichiarata inefficace nei confronti dei lavoratori, occorre distinguere tra il periodo anteriore e quello successivo alla pronuncia giudiziale: prima della decisione la pretesa dei lavoratori non è automaticamente retributiva, ma può assumere natura risarcitoria; dopo la decisione, il datore di lavoro cedente è tenuto a corrispondere le retribuzioni dovute se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione o ha intimato di riceverla.
  • Nel periodo precedente l'accertamento giudiziale dell'inefficacia della cessione, il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno commisurato al differenziale tra il trattamento economico percepito presso il cessionario e quello che sarebbe spettato presso il cedente, purché alleghi e provi i fatti costitutivi del pregiudizio.
  • Il giudice di merito non può respingere la domanda solo perché il lavoratore ha continuato a lavorare presso il cessionario e a riceverne la retribuzione; deve invece qualificare correttamente la pretesa e verificare se, dalle allegazioni, emerga un danno risarcibile da illegittima cessione.
  • La declaratoria di inefficacia della cessione e la messa in mora del datore di lavoro fanno sorgere, per il periodo successivo alla decisione, l'obbligo del cedente di ripristinare il rapporto e di corrispondere le retribuzioni, mentre per il periodo anteriore resta centrale la prova del danno subito.
  • L'onere probatorio resta a carico del lavoratore che invochi il risarcimento per differenze economiche: egli deve allegare gli elementi da cui desumere il minor trattamento rispetto a quello dovuto e la loro incidenza pregiudizievole.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.