Cassazione Civile, Ordinanza n. 23784/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della procura speciale, poiché manca la certificazione del difensore sulla posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Non pronuncia sulle spese perché il Ministero non si è costituito. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale apposta al ricorso. La procura risultava rilasciata in calce al ricorso con autentica della firma, ma non conteneva alcuna certificazione del difensore circa il fatto che fosse stata conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito richiesto per i ricorsi in materia di protezione internazionale. La Corte osserva inoltre che i motivi, per come sommariamente delibati, sarebbero comunque inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito del giudice di primo grado, fondata su COI specificamente indicate, e in parte nuovi, ma tale rilievo è solo assorbito dalla nullità della procura.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
Nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata successivamente alla comunicazione del provvedimento sfavorevole e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3
La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale non è mera declinazione delle ordinarie regole sul deposito del ricorso e della procura.
art. 125 c.p.c., comma 3
L'autentica della firma del difensore non basta, da sola, a soddisfare il requisito speciale della certificazione della data successiva del conferimento della procura.
D.L. n. 13 del 2017
È richiamato quale fonte della disciplina speciale in materia di accesso al giudizio di legittimità nelle controversie sulla protezione internazionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, il soggetto tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato è il ricorrente che ha conferito la procura viziata.
art. 3 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 10 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 24 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 111 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 117 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
Direttiva 2013/32/UE
Richiamata solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
artt. 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU
Richiamati solo nella questione di legittimità costituzionale menzionata, senza incidenza sulla decisione finale.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare rilasciata in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere espressamente certificata dal difensore.
- La sola autentica della firma del difensore non è sufficiente a rendere valida la procura speciale se manca la specifica attestazione della data successiva del conferimento.
- L'indicazione nel testo della procura del provvedimento da impugnare o della data del rilascio non basta, da sola, se non è accompagnata da una certificazione esplicita del difensore sulla posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
- La nullità della procura speciale nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25 del 2008 comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione di merito compiuta sulla base delle COI, o introducono profili nuovi, non impediscono di rilevare e dichiarare l'inammissibilità per vizio della procura.
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