Cassazione Penale, Sentenza n. 00095/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sorto in relazione a un procedimento di esecuzione avviato dal difensore del condannato Pier Simone Bertazzon (sentenza n. 26 del 18/12/2024, irrevocabile il 02/02/2025) per ottenere la variazione del luogo di esecuzione della misura di permanenza domiciliare. Il Giudice di pace si era dichiarato incompetente ritenendo che, dopo l'irrevocabilità della sentenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella avesse emesso un provvedimento cautelare che inciderebbe sulla competenza; il Gip di Biella ha quindi sollevato il conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo e lo ha risolto affermando la competenza del Giudice di pace di Varallo. La Corte ha ritenuto che il Giudice di pace aveva erroneamente interpretato l'art. 40 d.lgs. n. 274 (comma 3) poiché la norma che assegna la competenza per l'esecuzione al giudice che ha emesso il provvedimento (comma 1) e ne specifica l'ambito (comma 5) si applica anche quando il provvedimento del giudice di pace sia stato riformato: la competenza come giudice dell'esecuzione resta in capo al giudice di pace che ha emesso il provvedimento. Inoltre la Corte ha precisato che il comma 3 si riferisce a ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi e non al caso di un successivo provvedimento cautelare emesso dal Gip. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Varallo e le comunicazioni di rito.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
È stata applicata per qualificare la situazione come conflitto negativo di competenza (due giudici hanno rifiutato di prendere cognizione dello stesso fatto), giustificando l'intervento della Corte di cassazione per superare la stasi procedurale.
art. 40 d.lgs. n. 274 del 2000
"salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso"; "se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo"
La Corte interpreta l'art. 40 nel senso che la competenza per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace appartiene al giudice di pace che ha emesso il provvedimento, anche se il provvedimento sia stato successivamente riformato da un altro giudice; il comma 3 va letto come disciplina dei casi di pluralità di titoli processuali emessi da giudici diversi, non come regola che trasferisca competenza per l'esecuzione in presenza di un successivo provvedimento cautelare del Gip.
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per distinguere l'effetto modificativo di una sentenza irrevocabile di condanna (che può incidere sulla competenza) dall'adozione di misure cautelari, le quali non producono lo stesso effetto di modifica automatica della competenza ex art. 665.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2002
"non è considerato in stato di detenzione"
Usata per sottolineare che la permanenza domiciliare non equivale allo stato di detenzione ai fini della valutazione della competenza; ciò conforta la tesi secondo cui l'adozione di una misura cautelare non trasferisce la competenza sull'esecuzione originariamente attribuita al giudice di pace.
art. 58 d.lgs. n. 274 del 2002
"per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria"
Richiamato per chiarire la natura giuridica della permanenza domiciliare rispetto alla pena originaria; nonostante ciò, tale qualificazione non è bastata a trasferire la competenza dall'originario giudice dell'esecuzione.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi successivi alla decisione della Corte sul conflitto.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione riguarda un provvedimento emesso dal giudice di pace, la competenza per le questioni esecutive resta normalmente in capo al giudice di pace che ha emesso il provvedimento, anche se successivamente vi sia stata una riforma da parte di un giudice d'appello.
- Il comma 3 dell'art. 40 d.lgs. n. 274 disciplina i casi di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi (es. giudice di pace e giudice ordinario) e non si applica automaticamente quando, dopo il provvedimento esecutivo del giudice di pace, viene adottato un provvedimento cautelare da un Gip.
- L'adozione di misure cautelari da parte del Gip non trasferisce di per sé la competenza per l'esecuzione di una pena originariamente attribuita a un altro giudice; per modificare la competenza in modo analogo occorre, di norma, un provvedimento idoneo (es. decisione irrevocabile secondo le norme applicabili).
- Se due giudici si rifiutano di conoscere del medesimo fatto si configura un conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la situazione di stasi può essere risolta solo con l'intervento della Corte di cassazione.
- In presenza di esecuzioni parzialmente espletate (es. permanenza domiciliare non ancora completata) il soggetto che ha interesse può attivare il giudice dell'esecuzione originario; eventuali provvedimenti successivi devono essere valutati alla luce della normativa sull'esecuzione e non comportano automaticamente il trasferimento della competenza.
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