Sentenza del 06/07/2017 n. 2330 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TASSA AUTO - Accertamento definitivo - Riscossione - Prescrizione del credito - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, una volta divenuta definitiva la cartella di pagamento non impugnata, non si applica il termine di prescrizione quinquennale breve, ma il termine ordinario decennale. Pertanto, il credito derivante dalla tassa automobilistica regionale può essere riscosso entro dieci anni dalla definitività della cartella, salvo eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica regionale, a seguito dell'omessa impugnazione della cartella di pagamento prodromica. Si discute se debba applicarsi il termine quinquennale previsto per alcune prestazioni periodiche oppure il termine ordinario decennale. La sentenza ha ritenuto che il debito per tassa automobilistica sorga, per ciascun anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi e non costituisca una prestazione periodica in senso tecnico.
Norme richiamate
Art. 2946, n. 4, codice civile
termine di prescrizione quinquennale breve
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al credito risultante dalla cartella di pagamento non impugnata, poiché il debito tributario non deriva da una prestazione periodica in senso proprio.
Termine ordinario decennale di prescrizione
termine ordinario decennale
Dopo la definitività della cartella di pagamento, il credito relativo alla tassa automobilistica regionale è soggetto al termine ordinario decennale, in quanto la cartella non impugnata consolida la pretesa e il debito deriva da presupposti impositivi autonomi per ciascun anno.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento rende definitiva la pretesa tributaria e, per la riscossione, può determinare l'applicazione del termine ordinario decennale anziché di un termine breve.
- Per stabilire il termine di prescrizione non è sufficiente verificare la periodicità del pagamento: occorre valutare se il debito nasca da una prestazione periodica unica e continuativa oppure da autonomi presupposti impositivi riferiti a ciascun periodo.
- In presenza di una cartella non contestata, è necessario verificare la data in cui è divenuta definitiva e gli eventuali atti successivi idonei a interrompere la prescrizione.
- La regola enunciata riguarda il caso specifico della tassa automobilistica regionale e non implica automaticamente che ogni credito tributario sia soggetto al termine decennale.
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