Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, per l'anno d'imposta 2006, contestando a un contribuente un reddito imponibile molto superiore a quello dichiarato, sulla base del possesso di diversi beni-indice (due autovetture, un motociclo, due polizze assicurative, un fabbricato e un'imbarcazione acquistata usata). Il contribuente aveva esposto giustificazioni e prodotto documentazione in sede endoprocedimentale e poi aveva ottenuto l'annullamento dell'atto sia in primo grado sia in appello, perché i giudici di merito avevano ritenuto che avesse adeguatamente provato la disponibilità delle risorse impiegate. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 l. n. 212 del 2000 e dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'avviso era correttamente motivato e che non vi era un obbligo dell'Ufficio di confutare analiticamente tutte le giustificazioni del contribuente; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR non avesse motivato in modo adeguato sull'irrilevanza delle giustificazioni offerte dal contribuente. Il controricorrente ha resistito al ricorso e ha anche presentato un'istanza di correzione di errore materiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando l'accertamento sintetico fondato su beni-indice come assistito da presunzione legale relativa e affermando che l'Ufficio aveva assolto il proprio onere motivazionale indicando i beni posti a base dell'accertamento. Ha inoltre precisato che non esiste un obbligo dell'Amministrazione di motivare analiticamente su ogni allegazione difensiva del contribuente, essendo invece compito del giudice di merito valutare in modo analitico e non generico se le prove e le giustificazioni offerte dal contribuente siano idonee a superare la presunzione. Poiché la CTR aveva motivato in modo generico e incompleto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    nell ტექsto ante riforma consente l'accertamento sintetico fondato su presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova contraria; l'Ufficio deve indicare gli elementi-indice posti a base dell'accertamento

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    invocato come parametro sulla motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte esclude che imponga all'Ufficio di confutare analiticamente ogni giustificazione del contribuente

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    riferimento al motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    riferimento al motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per omessa pronuncia o motivazione

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per qualificare la disponibilità dei beni-indice come presunzione legale di capacità contributiva

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta provati dall'Ufficio gli elementi fattuali-indici, il giudice non può disattendere il valore presuntivo loro attribuito dalla legge.
  • L'onere dell'Ufficio è soddisfatto con l'indicazione degli elementi posti a base dell'accertamento; non grava su di esso un obbligo di confutare analiticamente tutte le osservazioni formulate dal contribuente in sede procedimentale, purché tali osservazioni siano state considerate.
  • Spetta al giudice di merito verificare in modo analitico e non apodittico se la documentazione e le giustificazioni del contribuente siano idonee a dimostrare la provenienza non reddituale o non imponibile delle somme impiegate.
  • Una motivazione della sentenza tributaria che si limiti ad affermazioni generiche sull'adeguatezza delle giustificazioni del contribuente, senza specificare quali prove siano state valutate e perché siano state ritenute decisive, è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioMotivazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.