Sentenza n. 189/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento a) dell'autorizzazione prot. n. 5062/2021 del 28.01.2021 con cui lo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP del Comune di Avezzano ha autorizzato la Medilab S.r.l. all'esercizio di un Ambulatorio di specialistica medica, chirurgica e delle professioni sanitarie, poliambulatorio e diagnostica per immagini di primo livello ad insegna “MEDICLINICA”, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007 qualora dovesse essere interpretato nel senso di ritenere ricompresa tra le prestazioni assentite in favore della Medilab S.r.l. - “Mediclinica” anche l'attività di ambulatorio endoscopico - gastroenterologia di cui al punto 5.5. del vigente manuale di autorizzazione della Regione Abruzzo; b) dell'autorizzazione prot. n. 43093/2020 del 10.09.2020 con cui lo SUAP del Comune di Avezzano ha autorizzato la Medilab S.r.l. al trasferimento e alla realizzazione dell'Ambulatorio diagnostica per immagini di primo livello, di specialistica medica, specialistica chirurgica e delle professioni sanitarie in regime di Poliambulatorio ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 qualora dovesse essere interpretato nel senso di ritenere ricompresa tra le prestazioni assentite in favore della Medilab S.r.l. - “Mediclinica” anche l'attività di ambulatorio endoscopico - gastroenterologia di cui al punto 5.5. del vigente manuale di autorizzazione della Regione Abruzzo; c) del parere igienico sanitario di congruità del progetto rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Dipartimento di prevenzione, prot. n. 35992/2020 del 17.02.2020; d) del parere di compatibilità programmatoria della Regione Abruzzo di cui alla determina dirigenziale DPF009/34 del 25.03.2020; e) del nulla osta prot. n. 0016419/2021 espresso dall'Azienda Sanitaria Locale in data 25.01.2021; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente; g) ove occorrer possa, della delibera di Giunta Regionale n. 417 del 28 luglio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazioni comunali al trasferimento, alla realizzazione e all'esercizio di una struttura sanitaria privata, nonché i pareri e gli atti presupposti, nella parte in cui sarebbero stati interpretati come autorizzativi dell'ambulatorio endoscopico-gastroenterologico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti autorizzatori rilasciati dal SUAP del Comune di Avezzano a una società privata per il trasferimento, la realizzazione e l'esercizio di un poliambulatorio e di attività di diagnostica per immagini, contestandoli limitatamente all'eventuale inclusione dell'attività di ambulatorio endoscopico-gastroenterologico di cui al punto 5.5 del Manuale regionale. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e della d.G.R. Abruzzo n. 417/2017, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta. Secondo la ricorrente, l'endoscopia non era mai stata previamente autorizzata e richiedeva una specifica verifica di compatibilità con il fabbisogno sanitario programmato; la Regione avrebbe invece erroneamente ricondotto tale attività alle branche a visita, senza considerare la diversa complessità e invasività delle prestazioni endoscopiche e i relativi requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza. In via subordinata, è stata impugnata la d.G.R. n. 417/2017, ove interpretata nel senso di consentire l'assimilazione dell'endoscopia alle branche a visita. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività e per il carattere ipotetico della domanda, sostenendo che i titoli non autorizzavano l'attività endoscopica.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di una lesione concreta e attuale. La ricorrente aveva infatti costruito l'impugnazione sull'interpretazione ipotetica dei titoli autorizzatori, attribuendo loro un contenuto precettivo non risultante dagli atti. Secondo il Collegio, le autorizzazioni comunali riguardavano esclusivamente il trasferimento e l'ampliamento di attività già legittimamente esercitate, ossia la specialistica medica e chirurgica e la diagnostica per immagini di primo livello, senza comprendere l'endoscopia invasiva di cui al punto 5.5 del Manuale regionale. Mancava quindi un concreto oggetto lesivo, trattandosi della contestazione di un atto autorizzatorio inesistente nel contenuto prospettato dalla ricorrente. Il TAR ha comunque esaminato le censure anche ad abundantiam, ritenendole infondate. L'amministrazione comunale si era attenuta all'istruttoria tecnica e alla determina regionale di compatibilità programmatoria; non era configurabile alcuna elusione della disciplina sul fabbisogno sanitario, poiché le attività effettivamente autorizzate rientravano nella specialistica ordinaria e nella diagnostica strumentale non invasiva. La distinzione tra visita gastroenterologica ed endoscopia impediva qualsiasi assimilazione interpretativa e imponeva di rispettare la tipicità e tassatività del titolo autorizzatorio. Gli elementi prodotti dalla ricorrente, quali dati di prenotazione e schermate del sito web, avrebbero potuto rilevare solo rispetto all'eventuale esercizio concreto di attività non assentite, da verificare nella fase esecutiva e mediante i controlli delle autorità competenti, ma non erano idonei a dimostrare l'illegittimità originaria dei titoli. Il Collegio ha inoltre escluso difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, ritenendo completa l'istruttoria supportata dal parere tecnico della ASL. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento di € 1.500,00 per ciascuna delle amministrazioni costituite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3 e 4 l.r. Abruzzo n. 32/2007
La disciplina regionale è stata richiamata quale quadro normativo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie; il TAR ha ritenuto che i titoli rilasciati non eccedessero le attività effettivamente assentite.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; le relative censure sono state ritenute infondate, essendo l'istruttoria e la motivazione sufficienti.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente rispetto ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni, ritenendo l'azione amministrativa coerente con l'istruttoria tecnica.
d.G.R. Abruzzo n. 417 del 28 luglio 2017
Atto regionale recante il documento tecnico sul fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale; il TAR ha escluso che potesse essere interpretato come autorizzativo dell'endoscopia invasiva nell'ambito delle branche a visita.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal Comune in relazione alla formulazione ipotetica della domanda; l'eccezione di inammissibilità per mancanza di una lesione concreta e attuale è stata accolta.
art. 4 l.r. Abruzzo n. 32/2007
Base normativa dell'autorizzazione unica all'esercizio rilasciata dal SUAP.
art. 3 l.r. Abruzzo n. 32/2007
Base normativa dell'autorizzazione alla realizzazione e al trasferimento della struttura sanitaria.
Massime di principio
- Un ricorso contro un titolo autorizzatorio è inammissibile quando attribuisce all'atto un contenuto lesivo meramente ipotetico e non risultante dal suo effettivo tenore, poiché manca una lesione concreta e attuale dell'interesse legittimo del ricorrente.
- La distinzione tra attività sanitarie diverse, come la visita specialistica e l'endoscopia invasiva, impedisce di estendere in via interpretativa il contenuto di un'autorizzazione: il titolo amministrativo abilita solo le prestazioni tipicamente e tassativamente comprese nella categoria autorizzata.
- L'eventuale esercizio concreto di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle autorizzate costituisce una questione della fase esecutiva e dei controlli di vigilanza, non un vizio originario del titolo, salvo che l'autorizzazione stessa contenga effettivamente l'abilitazione all'attività contestata.
- La produzione di elementi relativi all'attività concretamente svolta, come sistemi di prenotazione o contenuti del sito web, non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità originaria del provvedimento autorizzatorio quando il suo contenuto formale non comprende le prestazioni contestate.
- Quando il titolo autorizzatorio è adottato sulla base di un'istruttoria tecnica completa e conforme ai pareri degli organi competenti, non sussistono difetto di istruttoria, travisamento o difetto di motivazione per il solo fatto che il privato prospetti un'interpretazione diversa dell'ambito delle prestazioni assentite.
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