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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17642/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione nei confronti di due magistrati. Il ricorso è stato ritenuto del tutto generico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato e, soprattutto, proposto dalla parte personalmente, modalità non consentita nel giudizio di cassazione dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. Il testo richiama inoltre la sopravvenuta irrilevanza di ulteriori atti inviati via PEC, riferiti a più vicende processuali, senza specifica pertinenza rispetto all'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza adozione di un ordinario contraddittorio quando ne ricorrono i presupposti evidenti.

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più consentita la proposizione personale del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato.

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    La Corte richiama la modifica legislativa che ha escluso la proposizione personale del ricorso per cassazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento, compresi quelli cautelari, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore cassazionista a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta dall'art. 613 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e intelligibile rispetto al provvedimento impugnato; la genericità o l'incomprensibilità del motivo costituiscono ulteriore ragione di inammissibilità.
  • Il principio dell'obbligo di difesa tecnica in cassazione opera per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, inclusi i provvedimenti in materia cautelare o incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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