Cassazione Civile, Ordinanza n. 24370/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
Il consorzio aveva stipulato nel 1998, a seguito di procedura pubblica, un contratto di appalto per il servizio di ristorazione a favore di studenti e dipendenti. Scaduto il contratto nel 2003, il rapporto era proseguito di fatto fino al 2008 senza formale proroga e senza revisione dei prezzi, mentre l’ente aveva tentato senza esito nuove gare. Il consorzio ha agito sostenendo di avere eseguito la prestazione a condizioni economiche non più remunerative e di avere subito un depauperamento, con correlativo arricchimento senza causa della pubblica amministrazione. La Corte d’appello ha però riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l’indennizzo ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. copra solo il danno emergente e non il lucro cessante, e che in concreto non fosse stata provata alcuna diminuzione patrimoniale. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha proposto sette motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo al periodo cui si riferiva la revisione prezzi; 2) violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. per l’uso dell’inerzia nella richiesta di revisione come presunzione di assenza di danno; 3) difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla deduzione della mancanza di perdita; 4) violazione degli artt. 61, 115, 116 e 191 c.p.c. per il rigetto delle istanze istruttorie e della CTU; 5) ulteriore violazione degli artt. 2729, 115 e 116 c.p.c. per l’uso della prova presuntiva nonostante la pretesa esistenza di prova diretta; 6) difetto di motivazione sul mancato accoglimento delle prove richieste; 7) violazione dell’art. 2041 c.c. sostenendo che l’indennizzo dovesse ricomprendere anche il dispendio di energie e che la giurisprudenza recente segnasse un superamento del precedente orientamento restrittivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il settimo motivo, chiarendo che non vi è alcun mutamento di giurisprudenza: nei confronti della pubblica amministrazione l’azione di arricchimento senza causa resta limitata alla diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore e non comprende il mancato guadagno ipotetico né il prezzo di mercato; la pronuncia richiamata dal ricorrente non è stata letta come superamento di tale principio, ma come considerazione del tempo e del lavoro come possibile voce di danno emergente. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha reputato inammissibile il primo perché il fatto era stato effettivamente esaminato e non vi era alcun travisamento; infondati il secondo e il terzo, poiché il ragionamento presuntivo fondato sull’inerzia del consorzio era logicamente sostenuto e motivato; infondati anche i motivi istruttori, perché la parte non aveva indicato in modo specifico la decisività delle prove richieste né come esse fossero state reiterate in appello. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L’indennità per arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione è limitata alla diminuzione patrimoniale effettivamente subita dall’esecutore della prestazione; non copre il lucro cessante né il guadagno sperato o il prezzo di mercato.
art. 2729 c.c.
La presunzione semplice può fondarsi sull’inerzia della parte nella richiesta di adeguamento economico, se tale circostanza è logicamente idonea a far inferire la convenienza dell’affare e l’assenza di perdita patrimoniale.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle risultanze probatorie e delle presunzioni da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice nel ritenere insussistente il danno emergente.
art. 61 c.p.c.
La mancata ammissione della consulenza tecnica non integra di per sé violazione di legge se la parte non dimostra la decisività dell’istanza istruttoria.
art. 115 c.p.c.
La censura sull’uso delle prove richiede la dimostrazione che il giudice abbia posto a base della decisione fatti non allegati o abbia trascurato prove decisive.
art. 191 c.p.c.
La richiesta di CTU non può essere accolta in via automatica; deve risultare necessaria rispetto ai fatti da accertare.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamata per la regolazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione di arricchimento senza causa proposta contro una pubblica amministrazione, l’indennizzo è parametrato alla sola diminuzione patrimoniale effettiva dell’attore e non può includere il lucro cessante derivante dal mancato utile dell’appalto o della prestazione.
- Il dispendio di tempo e di energie nell’esecuzione di una prestazione resa senza valido titolo può rilevare come possibile componente di danno emergente, ma non trasforma in risarcibile il mancato guadagno atteso dal rapporto.
- L’inerzia della parte nel richiedere adeguamenti economici può essere valorizzata come elemento presuntivo, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e l’indizio sia grave e concordante nel quadro complessivo delle circostanze.
- In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto è inammissibile quando il fatto risulti comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata, anche se valutato in modo non condiviso dalla parte.
- La deduzione di errori nel governo delle prove presuntive o nell’omesso accoglimento di istanze istruttorie richiede l’indicazione specifica della decisività delle prove richieste e della loro idoneità a condurre a una diversa decisione; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
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