Sentenza del 24/03/2017 n. 7621 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Napoli, che aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una scrittura privata del 2002, qualificata come transazione ricognitiva di un trasferimento immobiliare già avvenuto nel 1976. Secondo l'Amministrazione, ai fini dell'imposta di registro il valore dei beni doveva essere determinato alla data in cui l'atto aveva acquistato data certa ed era stato registrato, e non sulla base del prezzo indicato nella scrittura privata del 1976, non autenticata né registrata. È stata inoltre contestata l'opponibilità al Fisco della data della scrittura privata non autenticata.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione dei resistenti di improcedibilità del ricorso, ritenendo che la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporti improcedibilità quando tale fascicolo non sia necessario per decidere questioni di puro diritto. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per quanto di ragione, affermando che la scrittura privata non autenticata non era opponibile al Fisco dalla data della sottoscrizione del 1976. Tuttavia, la morte di uno dei sottoscrittori rendeva certa e opponibile la data del documento a partire dal decesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR di Napoli, affinché ridetermini l'imposta considerando il valore degli immobili alla data in cui la scrittura ha acquistato data certa. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 369 c.p.c.
La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso per cassazione: l'improcedibilità sussiste solo se l'esame del fascicolo è necessario per decidere le questioni proposte.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a)
per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto
Per gli atti traslativi, la base imponibile deve essere rapportata al valore del bene alla data fiscalmente rilevante dell'atto, individuata secondo le regole sulla certezza e opponibilità della data.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 18, comma 1
La registrazione attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 c.c.
La registrazione attribuisce data certa all'atto e lo rende opponibile ai terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria.
Art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi, salvo che la certezza della data derivi dalla registrazione, dall'autenticazione, dalla morte o dall'impossibilità fisica del sottoscrittore, dalla riproduzione in un atto pubblico o da altro fatto egualmente certo.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 16
Le disposizioni, lette con l'art. 18, confermano la rilevanza della registrazione e della data certa ai fini dell'imposizione e dell'opponibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
L'eccezione di non autosufficienza è stata respinta perché la controversia riguardava una questione esclusivamente giuridica, sufficientemente individuata attraverso il ricorso e le difese delle parti.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non rende di per sé improcedibile il ricorso per cassazione: occorre verificare se quel fascicolo sia indispensabile per decidere la controversia.
- Per l'imposta di registro, una scrittura privata non autenticata e non registrata non è normalmente opponibile al Fisco dalla data indicata nel documento, perché quella data potrebbe consentire retrodatazioni non verificabili.
- Quando la data dell'atto incide sulla misura del tributo, l'Amministrazione finanziaria è considerata un terzo ai sensi dell'art. 2704 c.c.; pertanto rileva la data in cui l'atto acquisisce certezza, non necessariamente la data della sottoscrizione.
- La certezza della data può derivare non solo dalla registrazione, ma anche dall'autenticazione della firma, dalla morte o impossibilità fisica del sottoscrittore, dalla riproduzione in un atto pubblico o da altro fatto legalmente idoneo.
- Se la data certa sopravviene in un momento intermedio, l'imposta non è automaticamente determinata alla data della registrazione successiva: occorre individuare il primo momento in cui l'atto è divenuto opponibile e accertare il valore dei beni a quella data.
- La Cassazione può cassare con rinvio quando il principio giuridico è chiarito ma la quantificazione del tributo richiede accertamenti di fatto, che non possono essere svolti direttamente nel giudizio di legittimità.
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