Regolamento (UE) 2024/2405
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2405 della Commissione, del 12 settembre 2024, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo SchwabEX-Guard in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca, su richiesta del titolare, l’autorizzazione dell’Unione concessa al biocida singolo "SchwabEX-Guard" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Conseguentemente abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 che aveva rilasciato l’autorizzazione. Sono inoltre previsti termini di tolleranza per la cessazione della messa a disposizione sul mercato e per l’esaurimento delle scorte.
Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "SchwabEX-Guard" e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/114.
Ambito di applicazione
Si applica al biocida singolo "SchwabEX-Guard" autorizzato a livello dell’Unione con numero di autorizzazione EU-0025436-0000 e al relativo titolare Sumitomo Chemical Agro Europe SAS. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’UE, con periodi di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso delle scorte. Non disciplina in generale altri biocidi o altre autorizzazioni, se non per il collegamento al regime del regolamento (UE) n. 528/2012.
Revoca dell’autorizzazione UE per il biocida singolo "SchwabEX-Guard"
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dispone la revoca dell’autorizzazione dell’Unione concessa al prodotto biocida singolo "SchwabEX-Guard". La misura è adottata su istanza del titolare dell’autorizzazione, Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, che ha presentato la richiesta per motivi commerciali.
Contesto normativo e iter della revoca
Il considerando 1 ricorda che l’autorizzazione dell’Unione era stata rilasciata con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 del 26 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, con numero EU-0025436-0000. Il considerando 2 indica che il 21 marzo 2024 il titolare ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche la revoca dell’autorizzazione, con iscrizione della richiesta nel registro per i biocidi sotto il numero BC-QP093655-06. Il considerando 4 precisa che l’Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione il 25 marzo 2024.
Motivo della revoca
Il considerando 3 specifica che la domanda è stata presentata per motivi commerciali. In base a ciò, la Commissione ritiene opportuno revocare l’autorizzazione su richiesta del titolare e abrogare di conseguenza l’atto che l’aveva concessa.
Effetti giuridici principali
Con l’articolo 1 viene formalmente revocata l’autorizzazione dell’Unione per "SchwabEX-Guard". L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/114, eliminando la fonte normativa dell’autorizzazione revocata.
Periodi di tolleranza
In linea con l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’articolo 3 concede un periodo di tolleranza: il prodotto non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 3 aprile 2025 e le scorte non possono più essere utilizzate dal 3 ottobre 2025. La norma consente quindi una cessazione graduale delle attività di commercializzazione e utilizzo delle rimanenze.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come usualmente previsto per i regolamenti UE.
Disposizioni principali
Revoca dell’autorizzazione dell’Unione
L’articolo 1 revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "SchwabEX-Guard" rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/114 a Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, con numero di autorizzazione EU-0025436-0000.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/114, che costituiva la base normativa dell’autorizzazione revocata.
Periodi di tolleranza per mercato e scorte
L’articolo 3 stabilisce che il biocida "SchwabEX-Guard" non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 3 aprile 2025 e che le scorte non possono più essere utilizzate dal 3 ottobre 2025, in applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ricorda che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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