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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2463

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione, del 12 settembre 2024, che stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità degli operatori del settore alimentare al regolamento (CE) n. 2073/2005

Normativa europea32024R2463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 interviene per uniformare, a livello dell’Unione, i metodi analitici impiegati dai laboratori ufficiali nei controlli sui criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005. La finalità è assicurare maggiore uniformità, affidabilità e coerenza dei controlli ufficiali, evitando differenze tra Stati membri e possibili distorsioni della concorrenza. In linea generale, si impongono i metodi di riferimento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005, consentendo però l’uso di metodi alternativi validati secondo standard riconosciuti e, per i metodi proprietari, certificati da un organismo indipendente.

Stabilisce i metodi di analisi da utilizzare nei controlli ufficiali per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici dei prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, quando effettuano analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati a verificare il rispetto delle norme e dei criteri del regolamento (CE) n. 2073/2005. Riguarda dunque il settore alimentare e, in particolare, i controlli microbiologici sui prodotti alimentari lungo la filiera. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina espressamente esclusioni territoriali o settoriali ulteriori.

Stabilisce i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali per la conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2463 della Commissione disciplina i metodi di analisi che i laboratori ufficiali devono impiegare quando analizzano campioni prelevati nell’ambito dei controlli ufficiali volti a verificare il rispetto dei criteri microbiologici fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e mira a garantire maggiore uniformità, affidabilità e coerenza delle verifiche nella sicurezza alimentare, riducendo il rischio di difformità applicative tra Stati membri e possibili distorsioni della concorrenza.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le autorità competenti designino laboratori ufficiali per effettuare analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 2073/2005, a sua volta, stabilisce criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in materia di igiene. Poiché non esistevano norme dell’Unione sui metodi specifici da utilizzare in questo contesto, la Commissione ha adottato il presente regolamento di esecuzione per colmare tale lacuna.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, quando effettuano analisi di campioni ufficiali prelevati nei locali degli operatori del settore alimentare. L’oggetto del controllo è la conformità alle norme e ai criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005, nel contesto della sicurezza alimentare lungo le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Regola generale: uso dei metodi di riferimento

L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che i laboratori ufficiali devono utilizzare i metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005. Questa regola costituisce il standard di base per i controlli ufficiali microbiologici e assicura un approccio comune in tutta l’Unione.

Deroga: metodi alternativi e validazione

L’articolo 1, paragrafo 2, consente alle autorità competenti di autorizzare l’uso di metodi di analisi alternativi, compresi quelli proprietari, a condizione che:

  • siano validati rispetto ai metodi di riferimento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005;
  • la validazione avvenga secondo il protocollo della norma EN ISO 16140-2;
  • il metodo sia validato per la categoria di alimenti pertinente indicata nel criterio microbiologico applicabile oppure per un’ampia gamma di alimenti ai sensi della EN ISO 16140-2.

Il regolamento ammette inoltre metodi alternativi validati conformemente ad altri protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale, lasciando spazio a standard tecnici diversi purché scientificamente affidabili.

Metodi proprietari: certificazione e controllo qualità

Quando il metodo alternativo è un metodo proprietario, l’articolo 1, paragrafo 3, impone una certificazione da parte di un organismo di certificazione indipendente. La certificazione deve includere:

  • una sintesi dei risultati della convalida del metodo proprietario oppure un riferimento a tali risultati;
  • una dichiarazione relativa alla gestione della qualità del processo di produzione del metodo.

Inoltre, la certificazione deve dimostrare che la garanzia del processo produttivo del fabbricante è stata valutata e che tale valutazione è sottoposta a rivalutazione almeno ogni cinque anni mediante procedure di rinnovo.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Obbligo di usare i metodi di riferimento

Per l’analisi dei campioni prelevati nei controlli ufficiali relativi alla conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005, i laboratori ufficiali designati utilizzano i metodi di analisi di riferimento di cui all’allegato I di tale regolamento.

Ammissibilità dei metodi alternativi

In deroga alla regola generale, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di metodi di analisi alternativi, inclusi metodi proprietari, purché siano validati rispetto ai metodi di riferimento in conformità al protocollo EN ISO 16140-2 e per la categoria di alimenti pertinente o per un’ampia gamma di alimenti ai sensi della stessa norma. È inoltre ammessa l’autorizzazione di metodi alternativi validati secondo altri protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

Requisiti specifici per i metodi proprietari

Quando i metodi alternativi sono metodi proprietari, essi devono essere certificati da un organismo di certificazione indipendente. La certificazione deve comprendere una sintesi dei risultati della convalida o un riferimento ad essi, oltre a una dichiarazione sulla gestione della qualità del processo produttivo del metodo. Deve inoltre attestare che la garanzia del processo di produzione del fabbricante è stata valutata e sia sottoposta a rivalutazione almeno ogni cinque anni mediante procedure di rinnovo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiigiene dei prodotti alimentarimicrobiologia alimentarelaboratori ufficiali

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