Regolamento (UE) 2024/2399
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione, del 12 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per adeguare i formulari relativi alle domande di intervento doganale in materia di diritti di proprietà intellettuale alla prassi ormai elettronica. Stabilisce che domanda, modifiche e proroghe siano normalmente presentate tramite IPEP/COPIS o portali nazionali, chiarendo il coordinamento tra i due canali quando coesistono. Disciplina inoltre l’eccezione per i guasti temporanei dei sistemi informatici, consentendo l’uso della carta e fissando un termine di 7 giorni lavorativi per riversare i dati nel sistema elettronico una volta ripristinato.
Modifica i formulari e le modalità di presentazione elettronica delle domande, richieste di modifica e proroga per l’intervento delle autorità doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di intervento delle autorità doganali, nonché alle richieste di modifica e di proroga presentate da richiedenti o loro rappresentanti ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013. Riguarda gli operatori e le autorità doganali degli Stati membri, con applicazione territoriale in tutta l’Unione europea. Prevede come regola generale la presentazione per via elettronica tramite l’IPEP per il COPIS o, ove esistente nello Stato membro interessato, tramite un portale nazionale per gli operatori; la presentazione su carta è ammessa solo in caso di guasto temporaneo del COPIS o del portale interessato, per almeno 24 ore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per adeguare ai sistemi elettronici esistenti la disciplina dei formulari relativi alle domande di intervento delle autorità doganali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 608/2013 e mira a chiarire il canale ordinario di presentazione, nonché la gestione delle ipotesi di indisponibilità temporanea dei sistemi.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le persone ed entità debitamente autorizzate possono chiedere l’intervento delle autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, oltre a richiedere modifiche o proroghe delle domande già accolte. Poiché nell’Unione esistono già portali nazionali per gli operatori e l’IPEP per il COPIS, il regolamento aggiorna i modelli del 2013 per riflettere la preferenza per la presentazione elettronica e per disciplinare il ricorso alla carta solo in caso di guasto temporaneo.
Ambito applicativo soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda i richiedenti e i loro rappresentanti che presentano domande di intervento doganale, richieste di modifica o richieste di proroga ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013. Coinvolge altresì le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e l’EUIPO per gli adempimenti di notifica in caso di indisponibilità dei sistemi. L’ambito è unionale e la norma è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Formulari e istruzioni di compilazione
Il nuovo testo dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 conferma che la domanda, le richieste di modifica e di proroga devono contenere le informazioni indicate nei formulari degli allegati I e II. La compilazione deve avvenire secondo le istruzioni dell’allegato III, che restano il riferimento operativo per la redazione dei moduli.
Presentazione elettronica come regola generale
Il regolamento chiarisce che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, la presentazione deve avvenire per via elettronica al servizio doganale competente. I canali ammessi sono l’IPEP per il COPIS oppure, se presente nello Stato membro, un portale nazionale per gli operatori.
Scelta del portale e coerenza del canale
Negli Stati membri in cui coesistono IPEP e portale nazionale, il richiedente può scegliere il canale iniziale. Una volta effettuata la scelta, però, ogni richiesta di modifica o di proroga relativa a quella domanda deve seguire lo stesso portale usato in origine, così da garantire continuità e tracciabilità procedurale.
Deroga per guasto temporaneo e uso della carta
Il nuovo articolo 2 disciplina l’ipotesi di indisponibilità temporanea di COPIS, dell’IPEP o dei portali nazionali. Le autorità interessate si notificano reciprocamente il guasto; se l’indisponibilità dura almeno 24 ore, i formulari possono essere compilati su carta e presentati con mezzi non informatici, ma solo con l’approvazione delle autorità doganali competenti.
Requisiti dei formulari cartacei e recupero dei dati
In caso di uso della carta, i formulari devono essere compilati a inchiostro e in stampatello, senza cancellature, sovrascritture o altre alterazioni, e devono essere prodotti in due esemplari. Una volta ripristinati i sistemi elettronici, le informazioni contenute nelle domande o nelle richieste presentate su carta devono essere inserite nel corrispondente portale entro sette giorni lavorativi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formulari e contenuto della domanda
La domanda di intervento doganale, nonché le richieste di modifica e di proroga, devono contenere le informazioni previste nei formulari di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, e devono essere compilate secondo le istruzioni dell’allegato III.
Presentazione elettronica obbligatoria
In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, la domanda e le richieste di modifica o proroga devono essere presentate per via elettronica al servizio doganale competente tramite l’IPEP per il COPIS oppure, se esistente nello Stato membro di presentazione, tramite il portale nazionale per gli operatori.
Coesistenza di IPEP e portali nazionali
Negli Stati membri in cui sono disponibili sia l’IPEP per il COPIS sia un portale nazionale per gli operatori, il richiedente può scegliere tra i due canali. Tuttavia, le successive richieste di modifica o proroga relative alla stessa domanda devono essere presentate attraverso lo stesso portale utilizzato per la domanda originaria.
Guasto temporaneo dei sistemi e uso della carta
La Commissione, l’EUIPO e le autorità doganali degli Stati membri si notificano reciprocamente l’indisponibilità di COPIS, dell’IPEP o dei portali nazionali dovuta a un guasto temporaneo. In caso di guasto di almeno 24 ore, i formulari possono essere compilati su carta e presentati con mezzi non informatici, previa approvazione delle autorità doganali competenti.
Modalità di compilazione dei formulari cartacei
I formulari cartacei devono essere compilati conformemente alle istruzioni dell’allegato III, in inchiostro e in stampatello, senza cancellature, parole sovrascritte o altre alterazioni, e devono essere prodotti in due esemplari.
Riversamento dei dati dopo il ripristino
Le informazioni contenute nelle domande e nelle richieste di modifica o proroga presentate su carta devono essere inserite nel corrispondente portale per gli operatori entro sette giorni lavorativi dalla data in cui i sistemi elettronici tornano disponibili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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