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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2415

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione, del 12 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sugli esteri di alchilfosfato cinesi, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha ritenuto che TCPP e TEP rientrino entrambi nel prodotto in esame e abbia quindi respinto le richieste di esclusione del TEP. Sono istituiti dazi antidumping definitivi differenziati per società, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio già applicato.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati esteri di alchilfosfato (APE) basati esclusivamente su catene laterali di 2 o 3 atomi di carbonio, con tenore di fosforo pari almeno al 9 % e viscosità tra 1 e 100 mPa·s, classificati nei codici NC ex 2919 90 00 (TARIC 2919 90 00 50 e 2919 90 00 65) ed ex 3824 99 92 (TARIC 3824 99 92 38), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, esportatori/produttori cinesi, produttori dell’Unione, utilizzatori e operatori commerciali; sono previste aliquote individuali per specifiche imprese e un’aliquota residuale per tutte le altre. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e resta in vigore fino a eventuale modifica o abrogazione; include una disciplina per nuovi produttori esportatori non presenti nell’inchiesta iniziale.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento attua la fase finale dell’inchiesta antidumping avviata l’11 agosto 2023 sulle importazioni di esteri di alchilfosfato dalla Cina. La Commissione, richiamando il regolamento di base (reg. (UE) 2016/1036) e in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, conferma le risultanze provvisorie: dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, nesso di causalità e interesse dell’Unione favorevole all’adozione delle misure.

Ambito del prodotto e definizione rilevante

Il prodotto in esame è definito in modo tecnico come determinati esteri di alchilfosfato (APE) con catene laterali di 2 o 3 atomi di carbonio, tenore di fosforo almeno pari al 9 % in peso e viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s, identificati dai numeri CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0. Sono ricompresi i due tipi principali TCPP e TEP, comunemente impiegati come ritardanti di fiamma in schiume rigide e flessibili. La Commissione respinge le richieste di esclusione del TEP, ritenendo che i due prodotti condividano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche sufficientemente simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Procedura e fasi dell’inchiesta

L’inchiesta è stata avviata a seguito di denuncia presentata da ICL Europe U.A., Lanxess Deutschland GmbH e PCC Rokita SA. In parallelo, la Commissione aveva avviato un procedimento antisovvenzioni separato. Nel corso della fase provvisoria è stato istituito il dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064; nella fase finale la Commissione ha esaminato osservazioni delle parti interessate, richieste di audizione, questioni di campionamento, richieste di esame individuale e visite di verifica, compresa una visita presso Kingspan in Spagna.

Definizione del prodotto e rifiuto dell’esclusione del TEP

Una parte importante del regolamento è dedicata alla controversia sulla configurazione del prodotto. Produttori cinesi, importatori e utilizzatori sostenevano che TCPP e TEP fossero prodotti diversi, non intercambiabili e appartenenti a mercati distinti. La Commissione ha invece ritenuto che, pur non essendo identici, siano prodotti simili perché presentano caratteristiche molto somiglianti e sono in concorrenza in una parte importante degli usi finali, soprattutto nelle schiume rigide. Sono state respinte anche le argomentazioni basate su differenze di processo produttivo, necessità di riformulazione, costi di certificazione, investimenti in impianti e assenza di produzione di TEP nell’Unione.

Valore normale, paese rappresentativo e distorsioni significative in Cina

Per il calcolo del valore normale la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, presupponendo l’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese. Dopo aver esaminato le obiezioni delle parti, conferma le conclusioni provvisorie sulle distorsioni relative a ruolo dello Stato, PCC, restrizioni sulle materie prime, mercato del lavoro, piano quinquennale e quadro economico cinese. Come paese rappresentativo viene confermato il Brasile, selezionato perché paese a reddito medio-alto con produzione di plastificanti e dati disponibili utili alla costruzione del valore normale.

Fattori di produzione: materie prime, lavoro, energia e SGAV

Il regolamento dettaglia numerose contestazioni tecniche sul calcolo del valore normale. Su alcune materie prime, in particolare il POCl3, la Commissione accoglie parzialmente osservazioni di Shandong Yarong e rettifica il valore di riferimento aggiungendo SGAV e profitti, utilizzando per approssimazione i dati di Elekeiroz SA. Sono confermati inoltre i criteri per il lavoro, l’energia elettrica, il vapore e le SGAV/profitti, con riferimento ai bilanci 2022 di Elekeiroz SA e ai metodi di aggiornamento con dati brasiliani IBGE e indice INPC. La Commissione respinge le obiezioni sulla presunta duplicazione delle SGAV, sull’uso di fonti statistiche diverse e sulla congruità degli importi.

Margini di dumping e metodo di confronto

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, sono pari a: 53,1 % per Anhui RunYue, 68,4 % per Nantong Jiangshan, 63,0 % per Shandong Yarong, 61,3 % per gli altri esportatori collaboranti non campionati e 68,4 % per tutte le altre società. La Commissione conferma il metodo di confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, respingendo le contestazioni su confronto equo e su calcolo trimestrale del dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione è costituita dai produttori di prodotti simili nell’Unione, quindi dai produttori di TCPP, pur non producendo TEP. Respinge le eccezioni basate sull’asserita impossibilità di considerare pregiudizievoli le importazioni di TEP. L’analisi del pregiudizio considera il prodotto nel suo complesso, ritenendo che TCPP e TEP competano almeno in misura significativa nelle applicazioni a valle. I principali indicatori mostrano aumento delle importazioni dalla Cina, quota di mercato elevata, pressione sui prezzi, riduzione della produzione, calo della redditività e forte contrazione dell’utilizzo della capacità produttiva.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione distingue gli effetti delle importazioni oggetto di dumping da quelli di altri fattori, quali importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, costi di energia e materie prime, inflazione, consumi e presunto ribilanciamento del mercato. Tali fattori non interrompono il nesso causale tra dumping e pregiudizio. Vengono inoltre respinte le tesi secondo cui la sospensione di alcuni dazi doganali o le condizioni eccezionali post-COVID sarebbero la causa esclusiva della crisi dell’industria dell’Unione.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

La Commissione applica la regola del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. I margini di pregiudizio definitivi risultano più elevati dei margini di dumping e quindi i dazi coincidono con questi ultimi per tutte le società identificate. Sono inoltre spiegati gli adeguamenti connessi al periodo di comunicazione preventiva: sulla base dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, la Commissione tiene conto dell’aumento sostanziale delle importazioni durante quel periodo e moltiplica i margini di pregiudizio per un fattore 1,056. I margini di pregiudizio definitivi sono: 69,1 % per Anhui RunYue, 78,4 % per Nantong Jiangshan, 79,0 % per Shandong Yarong, 76,2 % per le altre società collaboranti non campionate e 79,0 % per tutte le altre società.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che le misure non siano contrarie all’interesse dell’Unione. Pur riconoscendo che l’Unione continuerà ad aver bisogno di importazioni cinesi, afferma che il dazio non mira a bloccarle ma a ripristinare condizioni eque di concorrenza. Respinge le obiezioni di importatori e utilizzatori basate su sicurezza dell’approvvigionamento, costi a valle, impatto sui sistemi di isolamento e obiettivi climatici dell’Unione, ritenendo che l’incidenza economica sulle filiere a valle sia limitata rispetto alla necessità di contrastare il dumping pregiudizievole.

Dispositivo, fatture e nuove iscrizioni TARIC

L’articolo 1 istituisce il dazio definitivo e ne subordina l’applicazione delle aliquote individuali alla presentazione di una fattura commerciale contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata, con identificazione del fabbricante e del codice TARIC addizionale. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati. L’articolo 3 consente l’inserimento di nuovi produttori esportatori nell’elenco, se dimostrano assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta, assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure ed esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del prodotto e origine

Il prodotto oggetto delle misure è costituito da determinati esteri di alchilfosfato (APE) con specifiche caratteristiche chimiche e fisiche, identificati dai numeri CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0 e attualmente classificati nei codici NC ex 2919 90 00 e ex 3824 99 92. Il regolamento copre le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono fissate aliquote individuali pari al 53,1 % per Anhui RunYue Technology Co., Ltd. (TARIC 89AL), 68,4 % per Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. (TARIC 89AM), 63,0 % per Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. (TARIC 89AN), 61,3 % per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione elencati nell’allegato; per tutte le altre società si applica il 68,4 % (codice addizionale TARIC 8999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società esportatrice, attestante fabbricazione in Cina del quantitativo fatturato. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 sono riscossi definitivamente fino ai livelli stabiliti dal regolamento definitivo.

Nuovi produttori esportatori

L’allegato può essere modificato per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e assoggettarli all’aliquota media ponderata delle società collaboranti non incluse nel campione, se dimostrano: assenza di esportazioni durante il periodo dell’inchiesta (1 luglio 2022-30 giugno 2023), assenza di collegamento con esportatori/produttori soggetti alle misure e successiva esportazione o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Durata e applicazione delle misure

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingcommercio internazionaledifesa commercialedazi doganaliindustria chimica

Testo integrale

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