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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2404

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2404 della Commissione, del 12 settembre 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk SL 90 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia a Nordkalk Oy Ab un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk SL 90», dopo la valutazione favorevole dell’ECHA e della Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 e della procedura per gli stessi biocidi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’autorizzazione copre specifici usi professionali di disinfezione e igiene veterinaria, con prescrizioni dettagliate su modalità d’impiego, dosaggi, tempi di contatto, dispositivi di protezione individuale e misure di mitigazione del rischio. La validità è fissata dal 3 ottobre 2024 al 30 novembre 2033, in coincidenza con la scadenza del biocida di riferimento «EuLA hydra-lime 23».

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk SL 90» ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione del relativo sommario delle caratteristiche del prodotto.

Ambito di applicazione

Si applica alla società Nordkalk Oy Ab, quale titolare dell’autorizzazione, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo «Nordkalk SL 90» nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda gli usi autorizzati elencati nel sommario delle caratteristiche del prodotto, in particolare per i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e 3 (igiene veterinaria), con impieghi professionali sia in ambiente chiuso sia, per taluni usi, all’aperto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Non disciplina altri prodotti o operatori diversi da quelli espressamente indicati nel sommario allegato.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk SL 90»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2404 rilascia un’autorizzazione dell’Unione a favore di Nordkalk Oy Ab per il biocida singolo «Nordkalk SL 90», adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento si colloca nella procedura per gli stessi biocidi disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e prende atto del parere favorevole dell’ECHA, secondo cui le differenze rispetto al biocida di riferimento sono limitate a modifiche amministrative e il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Presupposti della decisione e biocida di riferimento

La domanda era stata presentata il 27 agosto 2018 da Nordkalk Oy Ab ed era iscritta nel registro biocidi con il numero BC-AA039301-77. Il biocida di riferimento è «EuLA hydra-lime 23», già autorizzato con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2701 e registrato con il numero BC-JR038510-32. Il principio attivo è il diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 3.

Portata dell’autorizzazione

Con l’articolo 1 è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0029713-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida, conformemente al sommario delle caratteristiche del prodotto allegato. L’autorizzazione è valida dal 3 ottobre 2024 al 30 novembre 2033. La Commissione precisa che la data di scadenza coincide con quella del biocida di riferimento, confermando la natura “allineata” dell’autorizzazione rispetto al prodotto già valutato.

Usi autorizzati e ambito tecnico di impiego

L’allegato autorizza usi professionali in relazione a due tipi di prodotto:

  • tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali;
  • tipo di prodotto 3: igiene veterinaria.

Gli usi specifici comprendono la disinfezione dei fanghi di depurazione, del letame, delle superfici interne degli alloggi e dei trasporti per animali, degli alloggi per animali mediante lavaggio delle pareti con calce, e dei pavimenti degli stabulari all’aperto. Gli organismi bersaglio indicati includono batteri, lieviti, funghi, virus e uova di elminti, a seconda del singolo impiego.

Condizioni d’uso e parametri di efficacia

Per i fanghi di depurazione, il prodotto è usato in ambiente chiuso con applicazione diretta automatica, in forma pronta all’uso, con dosaggio pari a 0,2-2 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato; il trattamento deve mantenere un pH > 12 per un tempo di contatto da 24 ore a 90 giorni per le uova di elminti, previa verifica mediante test preliminari di laboratorio.

Per la disinfezione del letame, il prodotto viene miscelato automaticamente nel letame in ambiente chiuso; il dosaggio deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e non può superare 100 kg di prodotto per m3 di letame. Il tempo di contatto per le uova di elminti varia da 72 ore a 90 giorni. Al termine del trattamento, il letame deve essere rimosso e utilizzato secondo la normativa locale.

Per la disinfezione delle superfici interne degli alloggi e dei trasporti per animali, il prodotto è applicato direttamente sui pavimenti con tecnica manuale o automatizzata, alla dose di 800 g/m2 e con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua; il tempo di contatto è di 48 ore e la frequenza è prima di ogni ciclo di produzione per la stabulazione e dopo ogni trasporto per i veicoli. Sono previste istruzioni differenziate per pavimenti in cemento e in terra battuta.

Per il lavaggio delle pareti con calce, il prodotto è sospeso in acqua al 50% p/v e applicato a pennello in 5-7 mani, a seconda della porosità della parete, fino a raggiungere un’applicazione finale di 800 g/m2; il tempo di contatto è di 48 ore e l’uso è previsto prima di ogni ciclo di produzione.

Per i pavimenti degli stabulari all’aperto, l’applicazione è diretta, con dose di 800 g/m2, tempo di contatto di 48 ore e massimo due applicazioni all’anno; il trattamento non va effettuato in caso di vento o pioggia.

Misure di mitigazione del rischio e protezione degli operatori

Il regolamento contiene prescrizioni molto dettagliate sui DPI e sulle modalità operative. In particolare, per diversi usi è richiesto:

  • RPE con fattore di protezione assegnato almeno pari a 40, con semimaschera facciale ermetica e filtro P3 o equivalente;
  • guanti chimico-resistenti conformi alla EN 374 o equivalente;
  • tute protettive conformi alla EN 13982, EN 13034 o, in caso di trattamenti con potenziale rischio infettivo, EN 14126.

Per taluni impieghi è raccomandato un RPE ad aria o a bombola specifico per ammoniaca conforme alla EN 14387 o equivalente, qualora non vi siano misure collettive idonee a evitare esposizioni superiori all’OEL UE di 14 mg/m3. Le norme EN richiamate e la direttiva 98/24/CE sono chiarite nel capitolo 6.

Prescrizioni ambientali e operative

Il prodotto deve essere caricato e applicato, quando richiesto, con processi completamente automatizzati; per alcuni usi il caricamento e lo smaltimento dei sacchi vuoti devono avvenire con sollevatore telescopico e cabina chiusa. Gli animali non devono essere presenti durante il trattamento, e i rientri sono consentiti solo dopo il rispetto del tempo di contatto e, per alcune superfici, dopo la completa asciugatura.

Sono previste ulteriori cautele: copertura o rimozione dell’acqua di alimentazione e potabile, divieto di applicazione se le fuoriuscite possono raggiungere impianti di trattamento delle acque reflue o acque superficiali, e obbligo di evitare la pulizia manuale delle unità di trattamento quando possibile, privilegiando processi automatizzati senza esposizione dell’operatore.

Smaltimento e stoccaggio

Il prodotto inutilizzato non deve essere scaricato sul terreno, nelle acque o nelle fognature. Smaltimento del prodotto, dell’imballaggio e degli altri rifiuti deve avvenire secondo la normativa locale. In alcuni casi, i rifiuti secchi derivanti dalla spazzolatura possono essere riciclati come materiale calcareo per l’agricoltura.

Per lo stoccaggio, il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 30°C e deve essere protetto dall’umidità. La durata di conservazione è fissata in 15 mesi.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’Unione e numero di autorizzazione

L’articolo 1 rilascia a Nordkalk Oy Ab l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0029713-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso di «Nordkalk SL 90», conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.

Validità temporale dell’autorizzazione

L’autorizzazione è valida dal 3 ottobre 2024 al 30 novembre 2033. Il regolamento precisa che la data di scadenza coincide con quella del corrispondente biocida singolo di riferimento «EuLA hydra-lime 23».

Base giuridica e procedura di valutazione

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. L’ECHA ha presentato parere e progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, con conclusione favorevole sulla conformità dell’uso proposto ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Biocida di riferimento e procedimento per lo stesso biocida

La domanda originaria del 27 agosto 2018 riguarda lo stesso biocida singolo già disciplinato dalla procedura dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. Il biocida di riferimento è «EuLA hydra-lime 23», successivamente autorizzato con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2701.

Usi autorizzati e categorie di prodotto

Il sommario allegato autorizza usi professionali per il tipo di prodotto 2 (disinfezione dei fanghi di depurazione) e per il tipo di prodotto 3 (disinfezione del letame, delle superfici interne degli alloggi e dei trasporti per animali, degli alloggi per animali con lavaggio delle pareti con calce, e dei pavimenti degli stabulari all’aperto).

Condizioni tecniche di impiego

Per ciascun uso sono fissati dosaggi, tempi di contatto, modalità di applicazione e limiti operativi: ad esempio, mantenimento di pH > 12 per i trattamenti su fanghi e letame, applicazione di 800 g/m2 per diversi usi veterinari, tempo di contatto di 48 ore per alcune disinfezioni, massimo due applicazioni annue per gli stabulari all’aperto, e obbligo di test preliminari di laboratorio per verificare l’efficacia in funzione delle condizioni d’impiego.

Misure di mitigazione del rischio e DPI

Il prodotto deve essere caricato e applicato, ove previsto, con processi completamente automatizzati e, in taluni casi, con sollevatore telescopico con cabina chiusa. Sono prescritti dispositivi di protezione individuale specifici: RPE con APF almeno 40, guanti chimico-resistenti EN 374, tute EN 13982 o EN 13034 a seconda dell’uso, e in alcuni casi protezione respiratoria specifica per ammoniaca EN 14387; si richiama inoltre la direttiva 98/24/CE e la normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Precauzioni ambientali e operative

Il regolamento impone di evitare la presenza di animali, astanti e bambini nelle aree di trattamento durante l’intera procedura, di proteggere o rimuovere acqua e abbeveratoi durante l’applicazione, di non usare il prodotto se i reflui possono confluire in impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente in acque di superficie, e di non applicarlo in caso di vento o pioggia per gli usi all’aperto.

Smaltimento, stoccaggio e stabilità

Il prodotto inutilizzato e gli imballaggi devono essere smaltiti secondo la normativa locale; in alcuni usi i residui secchi possono essere riciclati come materiale calcareo per l’agricoltura. Lo stoccaggio richiede temperatura non superiore a 30°C, protezione dall’umidità e durata di conservazione di 15 mesi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza sul lavoroigiene veterinariadisinfezioneambiente

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