Sentenza del 26/09/2018 n. 22943 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, era stata accertata l'immissione in commercio di 3.682,784 litri di alcole anidro senza il pagamento dell'accisa. L'Agenzia delle dogane aveva revocato un precedente provvedimento di discarico amministrativo e disposto l'incameramento delle somme dovute. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in Cassazione, l'errata valutazione delle prove, la mancata considerazione delle risultanze del giudizio penale e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di legittimità non può riesaminare liberamente le prove, ma può controllare soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, salvo omissioni decisive o contraddizioni insanabili. La sentenza penale non produce automaticamente autorità di giudicato nel processo tributario; il giudice tributario può valutarla autonomamente insieme agli altri elementi acquisiti. La società non ha fornito prova contraria sufficiente rispetto alle risultanze della verifica fiscale. P. Spa è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge
Il motivo consente di denunciare errori nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme di diritto, ma non può essere utilizzato per contestare surrettiziamente la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione sulla valutazione delle prove
Il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza dell'omesso esame di un punto decisivo o di una motivazione illogica e insanabilmente contraddittoria; non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
Art. 116 c.p.c.
La norma riguarda il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice. La sua violazione non può essere dedotta soltanto perché il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello auspicato dalla parte.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario operano regole probatorie diverse da quelle penali e possono assumere rilievo anche presunzioni semplici, che non sarebbero necessariamente sufficienti per una condanna penale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito: non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove limitandosi a sostenere che il giudice abbia attribuito loro un peso errato.
- Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione probatoria.
- La sentenza penale, anche se irrevocabile e relativa ai medesimi fatti, non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve effettuare una valutazione autonoma secondo le regole del processo tributario.
- Le risultanze di una verifica fiscale possono sostenere la pretesa tributaria anche sulla base di presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e specifica.
- Il vizio di motivazione rileva solo quando manchi del tutto l'esame di un elemento decisivo o la motivazione sia talmente contraddittoria da impedire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
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