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Sentenza

Sentenza n. 14237/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego di accesso agli atti di cui all’“Avviso Pubblico di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Educatore Asilo Nido Cat. C del comparto Regioni e Autonomie Locali, per la copertura di n. 1 posto dello stesso profilo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Monterotondo”, indetto con Determina Dirigenziale n. 435 del 15/07/2019, richiesto con istanza ex art. 22 e s.s. della Legge n. 241/1990, inviata in data 12/02/2024, ed oggetto di sostanziale diniego con nota del Comune di Monterotondo prot. 13186 del 07/03/2024, che anche si impugna; - nonché dell’annullamento della procedura di cui al suddetto Avviso Pubblico, mai pubblicato o comunicato alla ricorrente - dal contenuto ad oggi ancora ignoto - e conosciuto per la prima volta solo tramite la nota del Comune di Monterotondo prot. n. 4161 del 22/01/2024 di cui anche si chiede l’annullamento, unitamente ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso, precedente, successivo ancorché sconosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 20/06/2024: delle seguenti Delibere della Giunta Comunale del Comune di Monterotondo: - n. 214 del 03/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2020 -2022, e piano annuale delle assunzioni 2020 in attuazione della nuova disciplina prevista all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. 17.03.2020”; - n. 123 del 23/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano annuale delle assunzioni 2021 contenuto nel PTFP 2021-2023 (proposta di DGC n. 131 del 26/04/2021). Verifica rispetto parametri DPCM 17.03.2020, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020”, come modificata dalla DGC n. 185 del 21/09/2021 – che anche si impugna – avente ad oggetto: “Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2022 - 2023 ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 approvato con deliberazione della Giunta Com.le n. 122 e n. 123 23/06/2021”; - n. 172 del 06/07/2023 avente ad oggetto: “piano integrato di attività e organizzazione 2023 - 2025 approvazione”; - e, per quanto di interesse della ricorrente, la D.G.C. del medesimo Comune intimato n. 159 del 12/07/2022 avente ad oggetto: “Approvazione dotazione organica, piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e piano annuale delle assunzioni 2022, in attuazione della nuova disciplina prevista all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. 13.07.2020 ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001.”.

Giustizia amministrativa202403472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti e mancata prosecuzione, asseritamente mediante revoca implicita, della procedura del 2019 per la copertura di un posto di educatrice di asilo nido, nonché successive deliberazioni comunali indicate come fondamento della revoca

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla procedura indetta nel 2019 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di educatrice di asilo nido, senza ricevere comunicazioni sull'esito. Dopo aver appreso nel 2024 che il Comune non aveva dato seguito alla procedura per sopravvenute esigenze organizzative e per una possibile esternalizzazione del servizio, ha chiesto l'accesso a tutti gli atti, compresi quelli relativi all'eventuale annullamento o revoca. Il Comune ha trasmesso soltanto l'avviso, la determina di indizione e il modello di domanda, affermando che non esisteva un formale provvedimento di annullamento e che la decisione era stata assunta di fatto. La ricorrente ha impugnato il diniego di accesso e la mancata prosecuzione della procedura, deducendo la violazione della disciplina sull'accesso, l'assenza di un provvedimento espresso, il difetto di motivazione e di interesse pubblico, nonché l'illegittimità delle successive delibere comunali indicate come prova della revoca implicita. Ha inoltre dedotto contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento, evidenziando che il Comune aveva continuato a coprire le esigenze di personale mediante contratti a tempo determinato, anche con la ricorrente, e aveva successivamente proceduto alla copertura del posto mediante una diversa procedura di stabilizzazione alla quale non poteva partecipare. Nel corso del giudizio la ricorrente è stata tuttavia assunta dal Comune a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di educatrice di asilo nido, mediante procedura di stabilizzazione, e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative al diniego di accesso, alla mancata prosecuzione della procedura del 2019 e alle deliberazioni comunali impugnate con motivi aggiunti. Ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva infatti conseguito un bene della vita diverso ma maggiormente satisfattivo rispetto a quello perseguito nel giudizio, costituito dall'assunzione a tempo pieno e indeterminato nel medesimo profilo professionale, e aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha affermato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità in presenza di una dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima della decisione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata univocamente dalla parte ricorrente dopo il conseguimento di un bene della vita più satisfattivo, impedisce la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo della motivazione fonda la decisione specificamente sull'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte che ha proposto l'azione conserva la disponibilità della domanda e può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione è coerente con il conseguimento di un bene della vita maggiormente satisfattivo, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, una volta che questa abbia manifestato la volontà di non proseguire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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