Sentenza del 08/07/2015 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cessione d'area fabbricabile entro due anni dall'acquisto - perdita dei benefici fiscali ex l. 604/54 - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte di registro e ipotecaria, ritenendo decaduti i contribuenti dalle agevolazioni previste dalla legge n. 604/1954 per la piccola proprietà contadina. Il recupero si fondava sulla vendita, effettuata dal dante causa nel biennio precedente all'acquisto agevolato, di terreni con superficie superiore a un ettaro. I contribuenti sostenevano però che si trattasse di aree fabbricabili e non di fondi rustici o terreni agricoli, la cui vendita soltanto rilevava ai fini dell'art. 2, punto 3, della legge n. 604/1954.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, riformato integralmente la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto provato e incontestato che la precedente cessione riguardasse aree fabbricabili e ha escluso che tali aree potessero essere assimilate a fondi rustici o terreni agricoli per il solo fatto di essere appezzamenti di terra. La vendita di un'area fabbricabile nel biennio precedente non comportava quindi la perdita delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di terreni agricoli. Le spese del grado, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Legge n. 604/1954, art. 7
Prevede le agevolazioni tributarie per gli acquisti diretti alla formazione o all'ampliamento della piccola proprietà contadina.
Legge n. 604/1954, art. 2, punto 3
L'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro con una tolleranza del 10 per cento.
La condizione riguarda la precedente vendita di fondi rustici o terreni agricoli, non di aree fabbricabili. La norma deve essere interpretata considerando la sua connessione con la finalità di favorire la formazione di aziende agricole familiari e non può essere estesa, in via analogica, a beni privi di vocazione agricola.
Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 350/E del 2007 e n. 36/E del 2010
Sono richiamate come orientamenti indirettamente coerenti con la distinzione tra fondi rustici o terreni agricoli, rilevanti ai fini della decadenza, e altre tipologie di aree.
Massime di principio
- Per verificare la decadenza da un'agevolazione fiscale collegata all'acquisto di terreni agricoli, occorre considerare la natura urbanistica e funzionale del bene precedentemente venduto, non la semplice circostanza che si tratti fisicamente di un appezzamento di terra.
- La vendita di un'area fabbricabile, anche se effettuata nel biennio precedente e relativa a una superficie superiore a un ettaro, non determina automaticamente la perdita delle agevolazioni previste per l'acquisto di terreni agricoli quando la norma si riferisce specificamente a fondi rustici o terreni agricoli.
- Le norme agevolative devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità: una disciplina destinata a favorire la formazione della piccola proprietà contadina non dovrebbe penalizzare operazioni estranee alla conduzione o alla circolazione di fondi agricoli.
- In caso di contestazione, è importante documentare la classificazione urbanistica del bene alienato, ad esempio mediante rogito, certificati urbanistici e strumenti urbanistici comunali, poiché la qualificazione come area fabbricabile può essere decisiva.
- L'interpretazione vale per la disciplina applicabile al caso concreto: eventuali modifiche legislative successive o diverse agevolazioni possono prevedere condizioni e conseguenze differenti.
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