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Sentenza

Sentenza n. 2425/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al pagamento del bonus "Carta del Docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva spontaneamente accreditato l’importo dovuto, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero ha preso atto dell’avvenuto pagamento, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’accreditamento dell’importo dovuto costituisse adempimento spontaneo, non compulsato dal giudice, e pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’adempimento era intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso, e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamata quale base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta spontaneamente un comportamento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato, senza che tale soddisfazione derivi dall’esecuzione di un ordine giudiziale.
  • L’integrale pagamento di quanto dovuto in base a un giudicato, effettuato spontaneamente dall’amministrazione durante il giudizio di ottemperanza, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con definizione del giudizio nel merito e attitudine al giudicato formale e sostanziale.
  • Quando l’adempimento satisfattivo interviene dopo la notificazione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione se risulta che il ricorso sarebbe stato fondato al momento della sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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