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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento, della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 11 giugno 2024 n. 433

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che le riconosceva un credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, poiché il pagamento era intervenuto durante la pendenza del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate per metà, in ragione della definizione della controversia in via amministrativa, e liquidate per la metà residua in euro 400, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; una volta soddisfatta la pretesa nel corso del giudizio, la controversia può essere definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Il pagamento effettuato dall’amministrazione soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la responsabilità processuale dell’amministrazione ai fini delle spese; il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento intervenuto in corso di giudizio, le spese possono essere compensate parzialmente tenendo conto della definizione della controversia in via amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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