Sentenza del 28/06/2017 n. 16099 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Azienda Ospedaliera ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che un terreno adibito a parcheggio per gli utenti dell'ospedale fosse funzionale allo svolgimento del servizio sanitario e appartenesse quindi al patrimonio indisponibile dell'ente. Secondo la ricorrente, tale natura avrebbe escluso l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Con un secondo motivo ha denunciato la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esclusione dall'ipoteca dei beni del patrimonio indisponibile richiede sia un atto o una specifica manifestazione di volontà dell'ente titolare che destini il bene a un pubblico servizio, sia l'effettiva e attuale destinazione del bene a tale servizio. Nel caso concreto non risultava provato questo doppio requisito per il terreno adibito a parcheggio; pertanto il bene poteva essere oggetto di iscrizione ipotecaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mera contraddittorietà della motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione. L'Azienda Ospedaliera è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 8.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
L'ipoteca può essere iscritta sui beni immobili che siano giuridicamente commerciabili e suscettibili di alienazione mediante esecuzione forzata.
Codice civile, art. 826, comma 3
beni destinati a un pubblico servizio
Un bene appartenente a un ente pubblico rientra nel patrimonio indisponibile solo se è effettivamente destinato a un pubblico servizio, secondo i requisiti individuati dalla giurisprudenza.
Codice civile, art. 828, comma 2
La disposizione è richiamata nel ricorso in relazione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile e alla loro non libera disponibilità.
Codice civile, art. 830, comma 2
La disposizione è richiamata in relazione al regime pubblicistico di determinati beni degli enti pubblici.
Codice civile, art. 2810
La disciplina dell'ipoteca presuppone che il bene sia idoneo a costituire garanzia reale e possa essere assoggettato a esecuzione forzata.
D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 5
Non tutti i beni delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere appartengono al patrimonio indisponibile: vi rientrano soltanto quelli destinati a un pubblico servizio e utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti
Nel testo applicabile alla causa, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla mera contraddittorietà della motivazione, ma soltanto sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
Legge n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012
La riforma ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo della Cassazione sui vizi della motivazione.
Massime di principio
- La semplice appartenenza di un bene a un ente pubblico, a un'azienda sanitaria o a un ospedale non lo rende automaticamente indisponibile e non ipotecabile.
- Per dimostrare che un bene appartiene al patrimonio indisponibile occorre provare sia uno specifico atto o provvedimento dell'ente che ne disponga la destinazione a un pubblico servizio, sia l'effettivo e attuale utilizzo del bene per tale servizio.
- La mera strumentalità pratica del bene rispetto all'attività istituzionale, come l'utilizzo di un terreno come parcheggio, può non essere sufficiente in assenza della prova formale e concreta della destinazione pubblicistica.
- I beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile non sono normalmente ipotecabili perché non possono essere utilmente alienati mediante esecuzione forzata; al contrario, i beni commerciabili possono essere assoggettati a ipoteca.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito: occorre indicare uno specifico errore di diritto oppure, nei limiti previsti dalla legge, l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
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