Cassazione Civile, Ordinanza n. 05292/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da una compravendita nella quale la parte acquirente ha agito per far valere la garanzia per vizi della cosa venduta, deducendo la presenza di difetti e sostenendo che la venditrice avesse riconosciuto i vizi e assunto l'impegno di eliminarli, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale anziché dei termini brevi di cui all'art. 1495 c.c. La corte d'appello ha rigettato l'appello contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato la decadenza e la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.; in cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1494 e 1495 c.c. e omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentando che non fosse stata valorizzata la condotta della venditrice come riconoscimento del vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il motivo di violazione di legge e inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della "doppia conforme". Ha ribadito che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, il ricorso per cassazione non può dedurre l'omesso esame di fatti decisivi se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; tale onere non può essere assolto con la memoria. Ha inoltre affermato che la deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta non integra violazione di legge, poiché l'accertamento dell'esistenza dei vizi e del loro riconoscimento da parte del venditore è apprezzamento di fatto riservato al merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
Disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta, ma la relativa applicazione dipende da accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
art. 1494 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla garanzia per vizi; la censura non è stata ritenuta fondata perché inerente alla valutazione fattuale della vicenda.
art. 1495 c.c.
Prevede decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi; nel caso la domanda è stata dichiarata tardiva e prescritta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il n. 3 consente di denunciare errori nell'interpretazione della norma astratta, non l'erronea ricostruzione del fatto; il n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In ipotesi di doppia conforme rende inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di merito si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
La memoria non può integrare o sanare i motivi di ricorso, ma solo illustrarli e chiarirli.
art. 378 c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare che la memoria non può servire a integrare motivi originariamente carenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta; non è invece consentito trasformarla in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento dell'esistenza di vizi della cosa venduta e del loro eventuale riconoscimento da parte del venditore è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se motivato in modo sufficiente, non è sindacabile in cassazione.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica nel ricorso le specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può essere utilizzata per integrare motivi di ricorso originariamente incompleti o carenti.
- Quando il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05177/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →