Cassazione Penale, Ordinanza n. 36016/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che le misurazioni dell'alcoltest non sarebbero state eseguite con l'intervallo minimo di cinque minuti richiesto dall'art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada e sarebbero quindi inattendibili; lamenta inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'eventuale irregolarità dell'intervallo tra le due misurazioni dell'alcoltest non escluda di per sé la prova dello stato di ebbrezza, potendo i dati del test essere valorizzati insieme agli indici sintomatici riscontrati (alito vinoso e difficoltà di deambulazione). Ha inoltre reputato incensurabile la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, evidenziando che l'imputato guidava senza avere mai conseguito la patente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, lett. b), d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
Disposizione incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza; la sentenza confermata riguarda tale fattispecie.
art. 379 reg. esec. cod. strada
L'intervallo di almeno cinque minuti tra le misurazioni deve essere calcolato considerando l'inizio o il termine delle due misurazioni; la sua eventuale violazione non rende automaticamente inutilizzabili o inattendibili i dati, se corroborati da altri elementi sintomatici.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete, da compiersi secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudizio è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
Criterio normativo per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nell'accertamento dello stato di ebbrezza, il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra le misurazioni dell'alcoltest non determina automaticamente l'inattendibilità del risultato, potendo il giudice fondare l'affermazione di responsabilità anche su ulteriori elementi sintomatici dello stato alterato del conducente.
- L'alcoltest è il sistema di rilevazione previsto dalla legge; la sua attendibilità non è esclusa per il solo fatto che difetti un raffronto con un prelievo ematico, se la prova è comunque supportata dagli elementi acquisiti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del reato, tenendo conto delle modalità della condotta, della colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo in presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento di cui all'art. 133 c.p., ma deve indicare quelli ritenuti decisivi, con motivazione non meramente apparente.
Come è indicizzato
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