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Sentenza

Sentenza del 07/05/2024 n. 405 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto la deduzione, ai sensi dell'art. 10 TUIR, dell'intera retta di ricovero sostenuta per la moglie affetta da Alzheimer in fase avanzata e riconosciuta portatrice di handicap grave, sostenendo che la prestazione erogata dalla RSA è di natura sanitaria e socio‑assistenziale inscindibile e pertanto l'intera somma versata è qualificabile come spesa medica/di assistenza specifica. L'Amministrazione aveva negato (silenzio‑rifiuto) la deduzione ritenendo deducibile solo la parte riferibile a spese mediche/paramediche specifiche.

La decisione

La Corte regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che, alla luce della gravità delle condizioni della paziente (demenza avanzata, disfagia totale con PEG, sindrome da allettamento, totale dipendenza per A.D.L., incapacità di giudizio), esista un nesso di strumentalità necessario e pervasivo tra le prestazioni sanitarie e quelle socio‑assistenziali fornite dalla RSA; conseguentemente l'intera retta di ricovero è stata qualificata come spesa di assistenza specifica deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR. Il silenzio‑rifiuto dell'Amministrazione è dichiarato illegittimo. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 (TUIR), art. 10

    art. 10, comma 1, lett. b)

    L'art.10 consente la deduzione delle spese mediche e paramediche di assistenza specifica; la corte ha interpretato che, quando le prestazioni sanitarie e socio‑assistenziali erogate dalla struttura sono inscindibili e dirette alla tutela della salute del paziente, l'intera retta può essere qualificata come spesa deducibile.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate 7E del 16/01/2018

    L'Amministrazione aveva precisato che, in caso di ricovero in istituto, la detrazione spetta solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero; la Corte regionale però ha ritenuto tale indicazione non vincolante quando, per il singolo paziente, la componente sanitaria e quella socio‑assistenziale risultano inscindibilmente connesse.

  • Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni fiscali (Agenzia delle Entrate)

    istruzioni annuali per le dichiarazioni

    Richiamate dal primo giudice per limitare la deducibilità alla sola parte medica/paramedica; la Corte ha superato tale interpretazione applicandovi il criterio della valutazione concreta della situazione clinica e del nesso di strumentalità.

  • Cassazione, sentenza n. 27766/2016

    Giurisprudenza che riconosce come, in casi di Alzheimer avanzato, sia necessario un'assistenza continuativa e medica che giustifica il riconoscimento della natura sanitaria dell'assistenza erogata.

  • Cassazione, sentenza n. 131714/2023

    Ha affermato che per pazienti con Alzheimer in stato avanzato le RSA forniscono un'assistenza di natura sanitaria complessiva e non è possibile distinguere le quote sanitarie da quelle assistenziali, con prevalenza delle prime.

  • Cassazione, sentenze n. 26660/2023 e n. 4752/2024

    Cass. 26660/2023; Cass. 4752/2024

    Hanno stabilito che le prestazioni socio‑assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del SSN quando, per garantire il diritto alla salute, le prestazioni sanitarie devono essere erogate congiuntamente e non possono essere separate dalle attività socio‑assistenziali.

Massime di principio

  • Valutare caso per caso: la deducibilità dell'intera retta RSA dipende dalla specifica condizione clinica del paziente e dalla pervasività delle prestazioni sanitarie fornite.
  • Applicare il criterio del nesso di strumentalità: se le prestazioni socio‑assistenziali sono funzionalmente e inscindibilmente legate a prestazioni sanitarie necessarie per la tutela della salute, l'intera spesa può essere qualificata come spesa medica/di assistenza specifica.
  • Documentazione clinica essenziale: conservare certificazioni mediche, cartelle cliniche, certificazione di handicap (L.104), referti della RSA e ricevute di pagamento per dimostrare la gravità e la natura sanitaria delle prestazioni.
  • Le linee guida/amministrative (es. risoluzioni AE, istruzioni dich.) possono orientare ma non sono vincolanti rispetto all'interpretazione giurisprudenziale che valuta la singola situazione concreta.
  • In caso di diniego amministrativo o silenzio‑rifiuto è plausibile l'impugnazione: la giurisprudenza recente tende a riconoscere la deducibilità integrale quando sussiste l'inscindibilità tra cura sanitaria e assistenza socio‑sanitaria.
  • Se possibile, specificare nella documentazione fornita dalla struttura una distinzione delle prestazioni e una motivazione sanitaria: facilita la valutazione e l'esito del contenzioso ma non è sempre necessaria se la gravità clinica rende evidente l'inscindibilità.

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