Sentenza del 07/02/2017 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento sintetico fondato sul cosiddetto "vecchio redditometro". L'Ufficio aveva determinato il reddito presunto sulla base della disponibilità di beni-indice di capacità contributiva o del sostenimento di specifiche spese, applicando i coefficienti ministeriali. Secondo il principio enunciato, la disponibilità dei beni o il sostenimento delle spese costituisce un dato obiettivo sufficiente a legittimare l'accertamento, senza che l'Ufficio debba svolgere ulteriori indagini sulla concreta capacità reddituale. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che le somme utilizzate provenivano da fonti non imponibili o non imputabili a lui, come eredità, donazioni, indennizzi, vincite, finanziamenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte o redditi agrari determinati catastalmente.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: una volta provata la disponibilità dei beni-indice o il sostenimento delle spese, opera la presunzione legale relativa di maggiore reddito derivante dai coefficienti ministeriali. Il contribuente può superarla soltanto fornendo una prova concreta, documentata e idonea a dimostrare l'origine delle risorse impiegate o la loro non imponibilità. Non è sufficiente una contestazione generica dell'accertamento né la semplice allegazione di una diversa situazione reddituale.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Nel "redditometro", il dato obiettivo e certo della disponibilità di determinati beni o del sostenimento di specifiche spese legittima l'Ufficio all'imputazione del reddito calcolato in base ai coefficienti ministeriali, salva la prova contraria spettante al contribuente.
La disponibilità di beni o il sostenimento di spese individuati dalla normativa consente all'Ufficio di presumere un determinato livello di reddito sulla base dei coefficienti ministeriali. La presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con prova contraria.
Presunzione legale relativa nell'accertamento sintetico
Rileva solo l'idoneità o meno della prova offerta dal contribuente al superamento della presunzione legale posta dalla norma a favore dell'ente accertatore.
L'onere principale del contribuente consiste nel dimostrare concretamente che il reddito presunto non gli è imputabile oppure non è imponibile. L'Ufficio deve invece provare il fatto-base, ossia la disponibilità dei beni o il sostenimento delle spese.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, la prova della disponibilità di beni-indice o di spese rilevanti può essere sufficiente per fondare l'accertamento sintetico.
- L'Amministrazione non deve necessariamente ricostruire analiticamente la provenienza delle somme utilizzate dal contribuente: dopo la prova del fatto-base, l'onere della prova contraria passa al contribuente.
- Per contestare efficacemente l'accertamento occorre produrre documentazione precisa e coerente sull'origine delle risorse, ad esempio atti di successione o donazione, contratti di finanziamento, documentazione bancaria, certificazioni di ritenute o elementi relativi a redditi agrari.
- La mera disponibilità di somme non imponibili può non essere sufficiente: il contribuente deve dimostrare anche che tali somme sono state effettivamente percepite e utilizzate per sostenere le spese o acquisire i beni contestati.
- In situazioni analoghe, la questione decisiva non è soltanto l'esistenza di una fonte alternativa di denaro, ma l'idoneità della prova a collegare quella fonte alle spese o agli incrementi patrimoniali oggetto dell'accertamento.
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