Sentenza del 07/02/2017 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - consolidato fiscale - manifestazione di volontà delle consolidate - trasferimento dei propri interessi passivi alla consolidante - discordanza tra dichiarazione controllante e controllata - danno erariale - assenza - errore formale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il mancato inserimento, nella dichiarazione della consolidante per il 2010, degli interessi passivi trasferiti da due società consolidate, C. e D.V. L'Ufficio aveva ritenuto che il trasferimento degli interessi costituisse una facoltà volontaria non validamente esercitata e che le successive dichiarazioni integrative fossero tardive e non emendabili, trattandosi di una manifestazione di volontà. La contribuente sosteneva invece che la discordanza tra le dichiarazioni fosse dovuta a un mero errore formale: le consolidate avevano comunicato alla consolidante i propri interessi passivi con l'intenzione di trasferirli e, comunque, non avevano utilizzato né trasferito negli anni successivi le eccedenze, con conseguente assenza di danno erariale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la volontà delle società consolidate di trasferire gli interessi passivi alla consolidante, desumibile dalle comunicazioni inviate alla capogruppo e dai rapporti derivanti dal consolidato fiscale. La mancata indicazione degli interessi nella dichiarazione della consolidante è stata qualificata come errore formale, riconoscibile dall'Ufficio mediante il confronto dei dati dichiarati. Poiché le eccedenze non erano state utilizzate né trasferite negli esercizi successivi e non si era verificato alcun danno per l'Erario, le dichiarazioni integrative sono state considerate idonee a correggere l'errore. La cartella e le sanzioni sono state quindi annullate, mentre le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della materia.
Norme richiamate
Disciplina del consolidato fiscale nazionale e trasferimento degli interessi passivi
Nel consolidato fiscale, il trasferimento alla consolidante delle eccedenze di interessi passivi deve essere valutato alla luce della volontà concretamente manifestata dalle società e dei rapporti organizzativi e contrattuali interni al gruppo.
Articolo 53 della Costituzione italiana
Gli errori dichiarativi sono emendabili quando la loro correzione incide sulla corretta determinazione del prelievo fiscale e impedisce che il contribuente sia assoggettato a un'imposizione non coerente con la propria effettiva capacità contributiva.
Disciplina delle dichiarazioni integrative e dell'emendabilità degli errori dichiarativi
La dichiarazione può essere corretta per rimediare a errori materiali o formali, anche quando la correzione incide sull'imposta, purché sia dimostrata la volontà sostanziale del contribuente e non venga arrecato un indebito pregiudizio all'Erario.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale, la discordanza tra le dichiarazioni della consolidante e delle consolidate non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale se la volontà di trasferire i dati risulta da documenti, comunicazioni o comportamenti concludenti.
- Un errore dichiarativo può essere considerato meramente formale quando non modifica sostanzialmente l'operazione voluta, è riconoscibile attraverso il confronto dei dati e non produce un danno erariale.
- L'assenza di utilizzo o trasferimento successivo delle eccedenze può costituire un elemento rilevante per dimostrare che non vi è stata duplicazione del beneficio fiscale né comportamento contraddittorio.
- Le dichiarazioni integrative possono correggere errori materiali o formali anche se incidono sull'imposta, purché la volontà originaria sia provata e la correzione non determini un indebito vantaggio.
- Nei rapporti infragruppo, la documentazione interna e le comunicazioni tra consolidate e consolidante sono essenziali per dimostrare l'effettiva volontà di trasferire interessi passivi o altre eccedenze fiscali.
- La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, verificando la tempestività delle integrazioni, la legittimazione del soggetto che le presenta e l'assenza di duplicazioni o perdite di gettito per l'Erario.
Testo integrale
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