Sentenza del 07/02/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Sospensione giudiziale - Sospensione - Revoca - Interessi - Debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità della cartella con cui gli venivano richiesti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione giudiziale del pagamento. In particolare, sosteneva che la revoca della sospensione disposta dalla Commissione tributaria dovesse essergli notificata e che il relativo provvedimento dovesse essere allegato alla cartella.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta valida la cartella di pagamento relativa agli interessi di sospensione, anche se il provvedimento di revoca non era stato notificato autonomamente al contribuente né allegato alla cartella. L'ente impositore non è infatti tenuto a notificare tale provvedimento; la pretesa relativa agli interessi è fondata sull'art. 39 del d.P.R. 602/1973 e sul d.m. 21 maggio 2009, in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente la riscossione degli interessi maturati sulle somme il cui pagamento sia stato sospeso e successivamente divengano esigibili.
D.m. 21 maggio 2009
Disciplina il calcolo degli interessi dovuti in relazione alla sospensione della riscossione e costituisce il riferimento per la quantificazione della pretesa.
Massime di principio
- La revoca della sospensione giudiziale non deve necessariamente essere notificata separatamente al contribuente, salvo diverse specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La cartella di pagamento può essere valida anche senza allegazione del provvedimento di revoca, se consente di comprendere la pretesa e gli interessi richiesti.
- Gli interessi maturati durante la sospensione possono essere richiesti quando la sospensione viene meno e il tributo torna esigibile, secondo le modalità previste dalla normativa.
- La mancata allegazione di un atto presupposto non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se il contribuente abbia comunque potuto conoscere adeguatamente la pretesa e difendersi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 189 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →