Sentenza del 07/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Società di comodo - interpello disapplicativo - diniego - impugnabilità - consentita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un interpello disapplicativo chiedendo di non applicare la disciplina delle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo di non poter raggiungere i ricavi minimi richiesti a causa della crisi del mercato immobiliare e della particolare tipologia degli immobili posseduti, difficilmente collocabili sul mercato senza costose trasformazioni. L'Agenzia aveva negato la disapplicazione e aveva sostenuto che il diniego non fosse impugnabile, perché la risposta all'interpello avrebbe natura meramente consultiva e non impositiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto impugnabile, sebbene facoltativamente, il diniego di disapplicazione, in quanto costituisce il primo atto con cui l'Amministrazione manifesta al contribuente il proprio convincimento su una specifica situazione tributaria e incide immediatamente sulla dichiarazione dei redditi. Nel merito, ha ritenuto dimostrata l'impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi, considerando la crisi del settore immobiliare, la difficoltà di vendita o locazione degli immobili e gli elevati costi necessari per modificarne la destinazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Disciplina delle società di comodo e test di operatività
La norma impone determinati livelli minimi di ricavi e consente la disapplicazione quando ricorrono situazioni oggettive che rendono impossibile raggiungerli.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario
Anche se il diniego di interpello non è espressamente incluso nell'elenco, può essere impugnato facoltativamente quando porta a conoscenza del contribuente una pretesa o una posizione tributaria concretamente individuata.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2007 e n. 44/E/2007
Individuano alcune situazioni potenzialmente idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, senza escludere ulteriori circostanze oggettive, come una grave crisi del mercato immobiliare.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo può essere impugnato anche se non è espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, quando contiene una posizione concreta dell'Amministrazione idonea a incidere sulla dichiarazione fiscale del contribuente.
- L'impugnazione del diniego è facoltativa: il contribuente può contestarlo immediatamente oppure non adeguarsi e far valere le proprie ragioni in un successivo procedimento di accertamento, assumendone i relativi rischi.
- Per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo occorre dimostrare circostanze oggettive, specifiche e documentate che rendano concretamente impossibile raggiungere i ricavi minimi, non essendo sufficiente un generico richiamo alla crisi economica.
- La crisi di un settore può assumere rilievo, ma deve essere collegata alle caratteristiche concrete degli immobili o dell'attività e alla reale impossibilità di venderli o locarli alle condizioni richieste dalla disciplina fiscale.
- La valutazione deve considerare anche eventuali alternative realistiche, come la riduzione dei prezzi o la trasformazione degli immobili; tuttavia, tali alternative non sono decisive se risultano economicamente sproporzionate o non concretamente praticabili.
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