Sentenza del 07/02/2017 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Atti riguardanti soggetti residenti all'estero - Vizi della notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. 600/1973, quando il contribuente ha comunicato un indirizzo estero, l'atto tributario può essere notificato mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità. Il mancato ritiro del plico non impedisce il perfezionamento della notifica, che può avvenire per compiuta giacenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica di un atto tributario effettuata presso l'indirizzo estero di residenza comunicato all'Amministrazione, sostenendo che il mancato ritiro del plico raccomandato impedisse il perfezionamento della notificazione.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 600/1973
La notifica degli atti tributari può essere effettuata all'indirizzo estero comunicato dal contribuente mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità.
La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di notificare direttamente all'indirizzo estero comunicato dal contribuente, senza ricorrere a ulteriori procedure di notificazione. Se il destinatario non ritira il plico, la notifica può comunque perfezionarsi per compiuta giacenza.
Massime di principio
- Quando un contribuente residente all'estero comunica un indirizzo estero all'Amministrazione finanziaria, tale indirizzo può essere utilizzato per la notifica degli atti tributari tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- La mancata consegna materiale dell'atto, dovuta al mancato ritiro del plico da parte del destinatario, non comporta necessariamente l'inesistenza o l'invalidità della notifica.
- In presenza dei presupposti previsti dalla legge, la notifica può perfezionarsi per compiuta giacenza anche all'estero, facendo decorrere i termini per impugnare l'atto.
- Il contribuente residente all'estero deve quindi mantenere aggiornato l'indirizzo comunicato e controllare la corrispondenza raccomandata, poiché il mancato ritiro non impedisce ordinariamente gli effetti giuridici della notificazione.
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