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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29645 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del nulla osta necessario per fruire del credito d’imposta previsto dalla L. n. 296 del 2006 per le spese di ricerca e sviluppo. Sosteneva che il credito fosse maturato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 e che, pertanto, non potesse essere sottoposto retroattivamente ai limiti di spesa e all’esaurimento delle risorse finanziarie. Ha inoltre contestato la carenza di motivazione del diniego, l’errata valutazione dei documenti e la legittimità costituzionale della disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il limite massimo di spesa introdotto dal D.L. n. 185 del 2008 può applicarsi anche ai crediti maturati anteriormente, senza violare i principi di irretroattività, legittimo affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto, poiché la disciplina è giustificata dalla necessità di tutelare l’equilibrio del bilancio pubblico. Il nulla osta è stato qualificato come atto vincolato, subordinato esclusivamente alla disponibilità delle risorse, sicché l’Amministrazione non era tenuta a una motivazione particolarmente dettagliata oltre all’indicazione dell’esaurimento dei fondi. Le censure sulla motivazione sono state dichiarate inammissibili perché dirette a rivalutare il merito e non riconducibili all’omesso esame di un fatto decisivo. Anche la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile, essendo già stata esaminata dalla Corte costituzionale. Le spese sono state compensate tra le parti, ma la ricorrente è stata condannata al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 280-283

    Credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’innovazione di prodotto.

    La norma riconosceva il credito d’imposta, ma la sua fruizione è stata successivamente subordinata ai limiti e alle procedure introdotti dalla normativa emergenziale.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 29, convertito dalla L. n. 2 del 2009

    Istituzione di un tetto massimo al credito d’imposta fruibile e subordinazione del nulla osta alla disponibilità delle risorse finanziarie.

    Il limite di spesa può incidere anche su crediti maturati prima dell’entrata in vigore della norma; il nulla osta costituisce un atto vincolato alla copertura finanziaria disponibile.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 1, 3 e 10, Statuto dei diritti del contribuente

    Principi di irretroattività, certezza, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento.

    Lo Statuto del contribuente ha valore di legge ordinaria e non prevale su una successiva legge ordinaria che introduca deroghe, soprattutto quando giustificate da esigenze di finanza pubblica e dal rispetto dei vincoli europei.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

    Nel caso di un nulla osta vincolato alla capienza dei fondi, l’indicazione dell’esaurimento delle risorse può essere sufficiente a motivare il diniego.

  • L. n. 191 del 2009 e D.L. n. 40 del 2010

    Finanziamenti aggiuntivi destinati ai soggetti esclusi, inizialmente pari a 400 milioni di euro e successivamente ridotti a 350 milioni.

    Gli interventi successivi sono stati considerati idonei a salvaguardare ragionevolezza e proporzionalità della disciplina, consentendo ai soggetti esclusi di recuperare parte del credito.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    Il controllo sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.

    Non è più sufficiente lamentare genericamente l’insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Cassazione non può rivalutare documenti e fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

    La motivazione della sentenza deve rispettare il cosiddetto minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia può configurarsi un vizio denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • Quando un’agevolazione fiscale è subordinata a un limite massimo di risorse pubbliche, il diritto astrattamente maturato non garantisce necessariamente la piena fruizione del beneficio: occorre verificare le regole di accesso e la disponibilità finanziaria.
  • Una norma successiva può incidere anche su crediti maturati in precedenza se disciplina le modalità di fruizione del beneficio e persegue esigenze prevalenti di finanza pubblica, senza che ciò comporti automaticamente una violazione del legittimo affidamento.
  • Il nulla osta o l’ammissione a un beneficio finanziario può avere natura vincolata: in tal caso l’Amministrazione deve principalmente verificare la presenza della copertura e non dispone di un ampio margine discrezionale.
  • Per contestare il diniego di un beneficio occorre dimostrare concretamente che le risorse non erano esaurite, che la domanda era stata presentata secondo i criteri di priorità applicabili o che l’Amministrazione aveva violato la procedura prevista.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o dei fatti; le doglianze devono riguardare un preciso errore di diritto oppure l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice insufficienza o illogicità della motivazione.
  • La tutela del legittimo affidamento non è assoluta: può essere compressa da interventi normativi ragionevoli e proporzionati, in particolare quando siano necessari per rispettare vincoli di bilancio nazionali o dell’Unione europea.

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