Ordinanza n. 131/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 39015/RU del 24 giugno 2025 con il quale l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata - S.O.T. di Brindisi, ha rigettato l'istanza di rinnovo del Patentino n. 200116/BR e ha disposto contestualmente la sua soppressione e, ove occorra, della relativa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 17863 dell'11 marzo 2025; - della Determinazione Direttoriale prot. n. 18961 del 17 ottobre 2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente in data 24 luglio 2025; - ove occorra, dei verbali di sopralluogo redatti dai funzionari ADM in data 26 febbraio 2025 e 1° aprile 2025, ancorché non conosciuti e della Circolare ADM n.28/21, prot. n.264541/RU del 22.07.2021; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino, contestuale soppressione del titolo e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patentino)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha rigettato la richiesta di rinnovo del Patentino e ne ha disposto la soppressione, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, gli atti istruttori e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 190, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 e del d.m. n. 38/2013, sostenendo che l'Amministrazione avesse calcolato erroneamente la distanza pedonale minima su suolo pubblico. Secondo la ricorrente, il percorso considerato dall'Amministrazione imponeva di utilizzare un attraversamento pedonale privo di strisce e di segnaletica verticale, non praticabile e comunque ostruito dalle autovetture in sosta. La relazione di chiarimenti della Polizia Municipale, depositata in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria, ha confermato che il percorso utilizzato dai funzionari dell'Agenzia considerava un attraversamento pedonale non più esistente e che il percorso pedonale più breve era invece pari a 252,40 metri. È stato inoltre prospettato un pregiudizio grave derivante dall'esecuzione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, assistita da fumus boni iuris la prima censura, relativa all'erronea misurazione della distanza pedonale rilevante ai fini del rinnovo del patentino. La documentazione della Polizia Municipale ha evidenziato che la misurazione dell'Amministrazione si fondava su un attraversamento pedonale risalente agli anni 2009-2012 e non più esistente, mentre il percorso pedonale più breve risultava pari a 252,40 metri. Il Collegio ha ravvisato anche il periculum in mora in relazione al pregiudizio prospettato dalla ricorrente. Ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione, e ha fissato la trattazione del merito alla prima udienza pubblica utile del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 190, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
La disposizione è richiamata quale parametro per la determinazione della distanza pedonale rilevante ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovo del patentino; il giudice ha ritenuto plausibile la censura di erronea applicazione fondata sull'utilizzo di un attraversamento pedonale non più esistente.
d.m. n. 38/2013
È richiamato quale disciplina applicabile alla valutazione della distanza pedonale necessaria per il rinnovo del patentino.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Ai fini della misurazione della distanza pedonale rilevante per il rilascio o il rinnovo di un patentino, l'Amministrazione deve considerare un percorso effettivamente esistente e praticabile al momento della decisione, non potendo fondare il calcolo su un attraversamento pedonale non più esistente.
- La misurazione amministrativa della distanza è censurabile in sede cautelare quando risulti fondata su un percorso pedonale non attuale o non praticabile e la documentazione acquisita nel procedimento evidenzi un diverso percorso più breve effettivamente utilizzabile.
- La sospensione cautelare dell'atto presuppone la sommaria ravvisabilità del fumus boni iuris e la sussistenza del periculum in mora; in presenza di entrambi, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione.
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