Sentenza del 23/07/2020 n. 15713 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione fiscale di corrispettivi pagati per contratti di 'locazione e servizi' mediante i quali la societa' locatrice forniva agli occupanti la disponibilita' di immobili unitamente a prestazioni accessorie (tra cui energia elettrica e gas). L'Ufficio delle Dogane e l'Agenzia ritenevano che la contribuente, acquistando energia elettrica e gas a aliquote ridotte per uso industriale e somministrandoli poi, dovesse essere assoggettata ad accise e addizionali e che l'ammontare di tali accise, se posto a carico del committente, dovesse essere ricomprenso nella base imponibile IVA con conseguente maggior IVA richiesta dall'Amministrazione. La societa' contestava tale ricostruzione ritenendo che non dovesse essere effettuata integrazione della base IVA per le accise.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che la base imponibile IVA debba includere le accise sull'energia elettrica trasferite al cessionario/committente. La Corte ha richiamato l'art. 13 del DPR n. 633/1972 e l'art. 78, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, secondo i quali nella base imponibile devono essere comprese le imposte e i prelievi diversi dall'IVA quando sussiste un legame diretto con la cessione o la prestazione. Di conseguenza la sentenza impugnata (che favorevole alla societa' era stata pronunciata dalla CTR) e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame, con rinvio anche sulla liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, articolo 1
Definisce ambito soggettivo e territoriale dell'IVA, richiamato per stabilire che l'imposta si applica alle operazioni effettuate in Italia.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, articolo 13
la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti
La Corte interpreta tale norma in senso ampio: nella base imponibile IVA rientrano anche tributi e oneri, come le accise, se il loro onere e' posto a carico del cessionario/committente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, articolo 15
Articolo richiamato per escludere che le esclusioni previste esauriscano i casi; non menziona le accise, quindi queste non risultano escluse dal computo della base imponibile.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 78, paragrafo 1, lettera a
nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA
Conferma a livello unionale che nella base imponibile vanno incluse imposte e prelievi diversi dall'IVA; la Corte la usa per rafforzare l'interpretazione secondo cui le accise rilevano ai fini del calcolo dell'IVA quando sussiste collegamento con la cessione.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-230/87, C-98/05, C-618/11 e altri)
La Corte europea ha precisato che l'inclusione di imposte nella base imponibile e' giustificata se esiste un legame diretto tra tali imposte e la cessione o prestazione; tali principi sono stati richiamati dalla Cassazione per giustificare l'inclusione delle accise.
Cassazione, Sez. 5, n. 24015/2018
Precedente di questa Corte che considera l'ammontare del prelievo (accise) come elemento del costo del prodotto venduto, utile a sostenere l'inclusione nella base IVA.
Massime di principio
- La base imponibile IVA comprende, oltre al corrispettivo principale, anche imposte e prelievi diversi dall'IVA (es. accise) quando il loro onere gravante sul bene o servizio e' trasferito al cessionario/committente.
- Per includere un'imposta nella base IVA occorre che vi sia un collegamento diretto tra l'imposta e l'operazione imponibile: se l'accisa costituisce elemento del costo del bene o servizio ceduto e viene addebitata al cliente, va ricompresa.
- La qualifica contrattuale di 'servizio complesso' o di prestazione accessoria non impedisce, di per sé, l'inclusione delle accise nella base imponibile se nella sostanza si trasferisce al terzo il costo dell'energia o del carburante soggetto ad accisa.
- Non e' necessaria una fatturazione autonoma dell'accisa perche' questa incida sulla base imponibile: rileva l'effetto economico e il trasferimento del costo al committente piuttosto che la forma fatturativa.
- In caso di contestazione amministrativa sulla ricomprensione delle accise nella base IVA la decisione richiede valutazione concreta del nesso diretto tra imposta e fornitura; in caso di dubbio i giudici devono motivare specificamente sul collegamento e sulla natura reale della prestazione.
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