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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto notificato in data 4.3.2025 al datore di lavoro (deceduta in data 27.08.2020) presso il CAF di riferimento (Sportello Amico Besa), con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 15/08/2020; di ogni altro atto presupposto, connesso, altrimenti collegato e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202502207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, motivato dall’esistenza di una segnalazione di inammissibilità Schengen emessa dalla Francia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando anzitutto l’esistenza della segnalazione Schengen e, comunque, l’omessa indicazione delle ragioni poste a suo fondamento. Ha denunciato il difetto di istruttoria, sostenendo che la Prefettura avrebbe dovuto verificare la natura e le effettive ragioni della segnalazione, anche mediante la procedura di consultazione con le autorità francesi, per stabilire se essa fosse realmente ostativa alla regolarizzazione secondo la normativa nazionale. La segnalazione avrebbe potuto riguardare un mero ingresso irregolare in Francia, non necessariamente fatti penalmente rilevanti o comunque ostativi al rilascio del titolo di soggiorno; in tale eventualità, sarebbe stata necessaria una valutazione concreta della pericolosità dello straniero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto. Ha ritenuto decisiva la circostanza che l’Amministrazione non avesse dettagliato le ragioni sottostanti alla segnalazione Schengen. Proprio tale omissione impediva di stabilire se la segnalazione fosse automaticamente ostativa oppure se imponesse una valutazione concreta della pericolosità dell’interessato. Considerato che la domanda di emersione era diretta a consentire l’acquisizione di un titolo di soggiorno legittimante la presenza dello straniero in Italia e nell’Unione europea, la Prefettura avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita, acquisire gli elementi necessari, anche tramite consultazione delle autorità estere, e ponderare gli interessi coinvolti. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    La disposizione costituisce la base normativa della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare oggetto del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare non può fondarsi sulla mera esistenza di una segnalazione Schengen, quando l’Amministrazione non abbia indicato o acquisito le ragioni concrete poste a base della segnalazione.
  • Quando la segnalazione Schengen può astrattamente derivare da un mero ingresso irregolare nello Stato segnalante, senza implicare fatti penalmente rilevanti o altri presupposti automaticamente ostativi, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria approfondita e valutare in concreto la pericolosità dello straniero.
  • Ai fini della decisione su una domanda diretta all’acquisizione di un titolo di soggiorno, l’Amministrazione deve verificare la natura ostativa della segnalazione estera mediante gli strumenti istruttori disponibili, inclusa, ove necessaria, la consultazione delle autorità dello Stato segnalante, e deve ponderare gli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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