Cassazione Penale, Sentenza n. 12981/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Iorio impugnava la sentenza di condanna per truffa continuata e pluriaggravata riferita a permessi retribuiti inesistenti (novembre 2015), contestando in particolare la legittimità e l'utilizzabilità della relazione investigativa della National Security Investigazioni s.r.l. e la decisione di non escutere due investigatori (Maurizio e Alessandro Centracchio), sostenendo che ciò aveva pregiudicato la prova a suo favore e chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'acquisizione della relazione investigativa e alla non escussione dei testimoni investigatori, perché: a) le dichiarazioni rese in sede civile da Mauro Centracchio e la relazione precostituita erano legittimamente acquisibili (art. 238 c.p.p. comma 2-bis e 3); b) il giudice di merito ha logicamente motivato la superfluità della escussione di altri investigatori alla luce delle prove già raccolte; tuttavia, nonostante la mancata assoluzione nel merito, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (annullamento senza rinvio degli effetti penali). Sul piano civile, il ricorso è stato rigettato: le statuizioni civili a favore del Comune di Acerra e di FCA Security s.c.p.a. sono state confermate e il ricorrente condannato alle spese civili di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in € 3.450,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lettere d) ed e))
Fondamento dei motivi di cassazione per inosservanza di norme processuali e motivazione contraddittoria/manifestamente illogica; utilizzato come norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso in cassazione
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul giuramento che limita l'uso di dichiarazioni e valutazioni probatorie; richiamata nel contesto delle censure sulla prova testimoniale e sulla valutazione delle dichiarazioni
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il contenuto del capo di imputazione e la correlazione con l'istruttoria; richiamata nelle censure relative alla correttezza dell'applicazione delle norme procedurali
art. 238 cod. proc. pen. (comma 2-bis e comma 3)
Consente l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti quando la sentenza civile faccia stato (comma 2-bis) e prevede l'eccezione di impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni per sopravvenuto impedimento (comma 3): la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni di Mauro Centracchio in virtù di queste disposizioni
artt. 327-bis e 391-nonies cod. proc. pen.
Disciplina dell'investigazione difensiva preventiva: la Corte richiamata ha evidenziato la natura facoltativa di tali attività e la legittimità dell'attività investigativa privata compiuta prima dell'iscrizione della notizia di reato; ne è derivata la possibilità di acquisire documenti extra-procedimentali
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante invocata in primo grado per "abuso di prestazione d'opera"; menzionata a ricostruzione dell'impianto aggravante ma non centrale nella decisione di cassazione
art. 578 cod. proc. pen.
Regola il giudizio sulle statuizioni civili quando i reati sono estinti per prescrizione: la Corte ha valutato e confermato le statuizioni civili alla luce del compendio probatorio e ha rigettato il ricorso agli effetti civili
art. 79 d.lgs. 18 agosto 2020, n. 267
Citato riguardo ai permessi elettorali/istituzionali (uso dei permessi per scopi diversi): la Corte ha ritenuto che l'illecito civile fosse consistente nell'utilizzo improprio di detti permessi e nell'invio di attestazioni false al datore di lavoro
Massime di principio
- Le relazioni e i documenti redatti da investigatori privati prima dell'apertura del procedimento penale possono essere acquisiti come prova documentale se sono stati prodotti in altri procedimenti e le dichiarazioni del loro autore risultano acquisite legittimamente (art. 238 c.p.p.).
- La possibilità di escutere nuovamente testimoni già ammissibili può essere revocata per superfluità durante il dibattimento: il giudice ha un'ampia discrezionalità, purché la motivazione sia logica e congrua rispetto al materiale probatorio.
- Contestazioni sull'autenticità o sul "corredo fotografico" di indagini private non invalidano automaticamente la prova se esistono spiegazioni logiche (es. più stampe e produzioni dei medesimi file) e altre evidenze concordanti.
- In presenza di prescrizione intervenuta dopo il provvedimento impugnato, la Cassazione può annullare la sentenza in ordine agli effetti penali ma confermare le statuizioni civili quando il compendio probatorio risulti idoneo a fondare la responsabilità civile (applicazione art. 578 c.p.p.).
- Le divergenze tra documenti inviati al datore di lavoro e gli attestati ufficiali depositati presso l'ente pubblico (es. Comune) possono costituire elemento probatorio rilevante per l'accertamento di un illecito (alterazione/produzione di attestazioni artefatte).
- Per la difesa: quando si utilizzano indagini private, è utile prevedere e documentare l'autenticità e la catena di custodia del materiale (foto, rapporti) e cercare di assicurare la testimonianza diretta degli investigatori, ove possibile, per evitare censure sull'acquisizione.
- Per l'accusa/parte civile: le prove documentali che mostrano discrepanze formali tra attestazioni possono essere decisive anche se alcune testimonianze non vengono rinnovate; calcolare tempestivamente i termini di prescrizione, tenendo conto di sospensioni straordinarie (es. COVID-19), è cruciale.
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