Ordinanza n. 1175/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito MIM) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale del personale scolastico n. 2938 del 9.10.2025, di indizione del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto Legge ministeriale 26 ottobre 2023 n. 206”, nella parte in cui all'art. 4, comma 1, rubricato “Requisiti di ammissione al concorso” non consente la partecipazione, con riserva di conseguimento del titolo, al concorso per i posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria ai ricorrenti, nella loro qualità di laureandi nell'a.a. 2025/2026 a seguito della iscrizione e frequenza ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, e nel medesimo articolo, al comma 5, ove consente la partecipazione con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno a coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente, con successiva verifica di avvenuto conseguimento del titolo fino al 2 febbraio 2026; nel medesimo articolo al comma 5 e nella parte in cui, all'art. 10, rubricato “Istanze di partecipazione: Termine e modalità di presentazione delle domande”, al comma 3 stabilisce che “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico per il reclutamento […]”, nella parte in cui tale piattaforma non consente ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e pertanto di procedere alla presentazione della domanda tramite tale modalità; quali atti presupposti del D.M. n. 206 del 26.10.2023 e s.m. recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune […] recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” nella misura in cui all'art. 3, comma 1 lettera a, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede che sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e all'art. 13, comma 2 rubricato “Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi” prevede che i candidati presentino l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale. Nonché per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare, con riserva di conseguimento del titolo, al concorso per i posti comuni alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'acceso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre n. 206, con conseguente obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di indire apposite sessioni suppletive della predetta procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui non consentiva ai laureandi in Scienze della Formazione Primaria la partecipazione con riserva di conseguimento del titolo e nella parte relativa alle modalità telematiche di presentazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto dipartimentale di indizione del concorso, nonché il decreto ministeriale presupposto, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle disposizioni che ammettevano con riserva i candidati ai posti di sostegno iscritti ai relativi percorsi di specializzazione, ma non consentivano analoga partecipazione ai laureandi in Scienze della Formazione Primaria per i posti comuni. È stata inoltre contestata la modalità esclusivamente telematica di presentazione delle domande, poiché la piattaforma non consentiva di indicare requisiti ancora da conseguire. I ricorrenti hanno chiesto anche la declaratoria del diritto a partecipare con riserva e l'indizione di sessioni suppletive. La censura cautelare si fondava, in sostanza, sulla disparità di trattamento tra candidati ai posti comuni e candidati ai posti di sostegno, nonché sull'illegittimità della disciplina del bando e del sistema informatico di presentazione delle domande.
La decisione
Il TAR ha disposto, in limine litis, la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, ritenendo che la controversia riguardasse una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che il ricorso fosse già stato notificato alle parti necessarie. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio l'ha respinta. In questa fase non sono state ritenute idonee le censure a superare la motivazione della scelta discrezionale dell'Amministrazione di fissare termini diversi per il conseguimento del titolo, poiché le due categorie di candidati riguardano differenti tipologie di posti e diversi requisiti di partecipazione. Inoltre, solo per i candidati ai posti di sostegno il termine di conseguimento del titolo dipendeva da una procedura straordinaria e provvisoria attivata dalla stessa Amministrazione; per i laureandi in Scienze della Formazione Primaria, invece, la tempistica dipendeva da soggetti terzi, gli Atenei, non evocati in giudizio. Il TAR ha rilevato anche l'assenza di prova di resistenza: i ricorrenti non avevano dimostrato, né specificamente allegato, di aver conseguito il titolo entro il 31 gennaio 2026, termine previsto per l'altra categoria. È stato infine escluso il periculum in mora, perché la prova scritta era già stata svolta al momento della proposizione del ricorso e restava possibile, in caso di esito favorevole del giudizio, disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
Consente la conversione del rito per controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, quando ricorrono i presupposti processuali richiamati dal giudice.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 3, comma 1, lettera a, d.m. 26 ottobre 2023, n. 206
Prevede il requisito del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria per la partecipazione alle procedure relative ai posti comuni.
art. 13, comma 2, d.m. 26 ottobre 2023, n. 206
Prevede la presentazione delle istanze di partecipazione ai concorsi mediante le apposite funzioni del sistema informativo ministeriale.
art. 4, comma 1, decreto dipartimentale MIM n. 2938 del 9 ottobre 2025
Disciplina i requisiti di ammissione al concorso e, secondo la contestazione, non consente ai laureandi in Scienze della Formazione Primaria la partecipazione con riserva di conseguimento del titolo.
art. 4, comma 5, decreto dipartimentale MIM n. 2938 del 9 ottobre 2025
Consente la partecipazione con riserva alle procedure per i posti di sostegno agli iscritti ai percorsi di specializzazione, con verifica del conseguimento del titolo entro il 2 febbraio 2026.
art. 10, comma 3, decreto dipartimentale MIM n. 2938 del 9 ottobre 2025
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico per il reclutamento […]
Prevede la presentazione esclusivamente telematica delle domande tramite il Portale unico per il reclutamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diversità di disciplina dei termini per il conseguimento del titolo di accesso a una procedura concorsuale può risultare giustificata quando le categorie di candidati riguardano differenti tipologie di posti e sono soggette a requisiti di partecipazione distinti.
- La partecipazione con riserva può essere disciplinata diversamente per categorie di candidati quando il termine di conseguimento del titolo dipende, per una categoria, da una procedura straordinaria direttamente organizzata dall'Amministrazione, mentre per l'altra dipende dalla tempistica autonoma di soggetti terzi.
- Chi deduce una disparità di trattamento in sede cautelare deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che avrebbe conseguito il requisito entro il termine applicato alla categoria assunta come parametro di comparazione.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la prova concorsuale si sia già svolta, se l'eventuale accoglimento del ricorso consente ancora l'adozione di prove suppletive o di altre misure ripristinatorie.
- La conversione del rito prevista per le controversie relative a procedure amministrative finanziate, anche parzialmente, con risorse PNRR può essere disposta dal giudice quando risultino integrati i relativi presupposti processuali e il ricorso sia stato notificato alle parti necessarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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