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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1618

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1618 della Commissione, del 6 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Normativa europea32024R1618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli tecnici di segnalazione e di informativa al pubblico già previsti per MREL e TLAC, per allinearli alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036 e dalla direttiva (UE) 2024/1174. In particolare, introduce/precisa regole di deduzione, trattamento degli strumenti detenuti intra-gruppo, gestione delle autorizzazioni al rimborso/riacquisto e rappresentazione delle passività ammissibili nelle diverse categorie. La Commissione ha inoltre previsto un periodo di adattamento di sei mesi prima dell'applicazione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 sulle segnalazioni prudenziali e sull'informativa al pubblico relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e al requisito TLAC.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti, ai gruppi soggetti a risoluzione e alle altre entità tenute a segnalare o pubblicare informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE in materia di MREL, TLAC, MREL interno e TLAC interna. Incide sui modelli armonizzati di segnalazione a fini di vigilanza e di informativa al pubblico disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/763, con particolare rilievo per le entità intermedie di gruppi soggetti a risoluzione e per le entità che emettono o detengono strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi. Le nuove regole si applicano dal 27 dicembre 2024, dopo un periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 su MREL e TLAC

Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica di segnalazione e informativa al pubblico relativa al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e al requisito TLAC. L'intervento è motivato dall'esigenza di allineare i modelli armonizzati alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036 e dalla direttiva (UE) 2024/1174, nonché di chiarire il trattamento di deduzioni, strumenti intra-gruppo e autorizzazioni preventive al rimborso/riacquisto.

Ambito soggettivo e finalità

Il regolamento incide sui soggetti tenuti a segnalare o pubblicare informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE in materia di MREL, TLAC, MREL interno e TLAC interna. Le modifiche sono rivolte sia alle entità soggette a risoluzione sia alle entità intermedie o non soggette a risoluzione appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione, con regole specifiche anche per strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi.

Modifiche ai modelli di segnalazione e informativa

L'articolo 1 sostituisce i modelli e gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763. In particolare:

  • i modelli M 02.00 e M 03.00 dell'allegato I sono sostituiti;
  • l'allegato II è integralmente sostituito;
  • i modelli EU TLAC1 ed EU ILAC dell'allegato V sono sostituiti;
  • l'allegato VI è sostituito.

L'allegato I definisce i modelli da utilizzare per:

  • metriche principali del MREL e della TLAC (M 01.00);
  • composizione e capacità delle passività ammissibili (M 02.00);
  • MREL interno e TLAC interna (M 03.00);
  • struttura di finanziamento delle passività ammissibili (M 04.00);
  • rango nella graduatoria dei creditori per soggetti non soggetti a risoluzione (M 05.00) e per entità soggette a risoluzione (M 06.00);
  • strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo (M 07.00).

Regole di compilazione e definizioni comuni

L'allegato II fornisce istruzioni generali su struttura dei modelli, convenzioni di numerazione, segni contabili e abbreviazioni. Vengono chiariti, tra l'altro:

  • il significato di MREL, TLAC, TLAC interna e MREL interno;
  • il concetto di importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva, ad hoc o generale;
  • la logica di segnalazione degli importi positivi e negativi.

Metriche principali: M 01.00

Il modello M 01.00 richiede la rappresentazione delle metriche essenziali per MREL e TLAC, includendo:

  • TREA e TEM;
  • fondi propri e passività ammissibili;
  • passività subordinate e altre passività sottoponibili al bail-in;
  • rapporti rispetto a TREA e TEM;
  • eventuali deroghe di subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • autorizzazioni ad hoc e preventive generali relative agli importi rientranti in autorizzazioni al rimborso o riacquisto.

Le istruzioni precisano inoltre che:

  • per il MREL si applicano gli articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE;
  • per il TLAC si applica l'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi solo se rispettano l'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE;
  • i soggetti con copertura almeno pari al 150 % del requisito MREL sono esentati dalla segnalazione di alcune informazioni sulle altre passività sottoponibili al bail-in.

Composizione e capacità: M 02.00

Il modello M 02.00 dettaglia la composizione delle componenti computabili ai fini MREL/TLAC, distinguendo fondi propri, passività ammissibili, subordinazione, strumenti emessi da soggetti del gruppo, strumenti pre-27 giugno 2019 soggetti a grandfathering, deduzioni e investimenti in altri strumenti di passività ammissibili.

Tra i profili rilevanti figurano:

  • la distinzione fra passività subordinate e non subordinate;
  • l'indicazione degli importi disciplinati da diritto di paesi terzi e delle clausole di svalutazione e conversione;
  • la deduzione di esposizioni intra-gruppo MPE e degli investimenti in altri strumenti di passività ammissibili;
  • il trattamento degli importi non utilizzati nell'ambito di autorizzazioni preventive.

Il modello include anche voci di memoria su CET1 disponibile dopo i requisiti, requisiti combinati di riserva di capitale, investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti e importi di passività escluse.

MREL interno e TLAC interna: M 03.00

Il modello M 03.00 è dedicato ai casi di applicazione del MREL interno e della TLAC interna. Le istruzioni precisano il livello di applicazione, individuale o consolidato, e disciplinano:

  • TREA e TEM di riferimento;
  • fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentite;
  • deduzioni per strumenti detenuti emessi da entità non soggette a risoluzione dello stesso gruppo;
  • garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione e riconosciute dall'autorità di risoluzione;
  • calcolo dei rapporti rispetto a TREA e TEM;
  • voci di memoria su CET1 residuo, requisito combinato di riserva di capitale, passività escluse e strumenti emessi da entità soggette a liquidazione.

Sono inoltre previsti chiarimenti specifici per il calcolo del rapporto tra strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione e i fondi propri/passività ammissibili del soggetto segnalante, con cadenza annuale riferita al 31 dicembre.

Struttura di finanziamento delle passività ammissibili: M 04.00

Il modello M 04.00 richiede la ripartizione delle passività ammissibili per tipo e scadenza. Le categorie includono, tra le altre:

  • depositi non protetti e non preferenziali;
  • passività garantite non coperte da garanzia reale;
  • obbligazioni strutturate;
  • passività senior non garantite;
  • passività senior non privilegiate;
  • passività subordinate non riconosciute come fondi propri;
  • altre passività ammissibili MREL.

La durata residua è determinata in base alla scadenza contrattuale o, nei casi previsti, alla data di esercizio dell'opzione più vicina. Le istruzioni richiamano il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 per la classificazione dei tipi di passività.

Rango nella graduatoria dei creditori: M 05.00 e M 06.00

I modelli M 05.00 e M 06.00 rappresentano il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori in caso di insolvenza. Entrambi sono compilati a livello individuale e riportano, per ciascun rango:

  • la descrizione del rango;
  • l'importo di passività e fondi propri;
  • la quota di passività escluse;
  • l'importo residuo al netto delle passività escluse;
  • la quota di fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno o del MREL/TLAC applicabile;
  • la ripartizione per durata residua e i titoli perpetui.

Nel modello M 05.00 sono rappresentati i soggetti non entità soggette a risoluzione; nel M 06.00 le entità soggette a risoluzione. Le istruzioni chiariscono quando le passività escluse devono essere incluse, come individuare il rango sulla base delle graduatorie pubblicate dalle autorità di risoluzione e come trattare gli importi detenuti tramite catene di controllo.

Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo: M 07.00

Il modello M 07.00 disciplina la segnalazione per singolo contratto degli strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi. Devono essere indicati:

  • soggetto emittente, codice e tipo di codice;
  • identificativo del contratto;
  • diritto applicabile del paese terzo;
  • riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione;
  • tipo di fondi propri o passività ammissibili;
  • tipo di strumento;
  • importo riconosciuto;
  • rango nelle procedure ordinarie di insolvenza;
  • scadenza;
  • prima data di call e indicazione di regulatory call.

La segnalazione rileva solo per gli strumenti che soddisfano le condizioni normative pertinenti, in particolare l'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 27 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei modelli di segnalazione e informativa

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 è modificato mediante sostituzione dei modelli M 02.00 e M 03.00 dell'allegato I, sostituzione dell'allegato II, sostituzione dei modelli EU TLAC1 ed EU ILAC dell'allegato V e sostituzione dell'allegato VI. Le modifiche riguardano sia la segnalazione a fini di vigilanza sia l'informativa al pubblico in materia di MREL e TLAC.

Recepimento delle modifiche normative su deduzioni e strumenti detenuti intra-gruppo

I modelli vengono aggiornati per tenere conto dell'obbligo di deduzione introdotto dal regolamento (UE) 2022/2036 e ulteriormente precisato dalla direttiva (UE) 2024/1174. In particolare, si considera la deduzione degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili detenuti da entità intermedie del gruppo soggetto a risoluzione emessi da entità non soggette a risoluzione, nonché il trattamento specifico degli strumenti emessi da entità soggette a liquidazione in determinate condizioni di rilevanza.

Trattamento delle autorizzazioni preventive, ad hoc e generali

I nuovi modelli e le istruzioni precisano come rappresentare gli importi rientranti in autorizzazioni a rimborsare, ripagare o riacquistare strumenti di fondi propri o passività ammissibili ai sensi degli articoli 78 e 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Vengono disciplinati gli importi non utilizzati nell'ambito di autorizzazioni ad hoc, preventive generali e, ove pertinente, le esclusioni per strumenti callable senza sufficiente certezza di esercizio dell'opzione call.

Nuovi modelli per composizione, scadenza e struttura delle passività ammissibili

L'allegato I definisce i modelli M 01.00, M 02.00, M 03.00, M 04.00, M 05.00, M 06.00 e M 07.00, relativi a metriche principali, composizione e capacità, MREL interno/TLAC interna, struttura di finanziamento delle passività ammissibili, rango nella graduatoria dei creditori e strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo. Le istruzioni specificano il contenuto di ciascuna riga, comprese le classificazioni per tipo di passività, durata residua e trattamento delle componenti subordinate o transitorie.

Regole specifiche per MREL, TLAC, MREL interno e TLAC interna

Le istruzioni distinguono i soggetti obbligati al MREL ai sensi della direttiva 2014/59/UE, quelli soggetti al TLAC ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché i soggetti cui si applicano MREL interno e TLAC interna. Sono disciplinati i criteri per l'inclusione di fondi propri, passività ammissibili, garanzie consentite e relative deduzioni, con riferimenti agli articoli 45, 45 sexies e 45 septies della direttiva 2014/59/UE e agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

Graduatoria dei creditori e informativa sul rango di insolvenza

I modelli M 05.00 e M 06.00, sempre compilati a livello individuale, richiedono la rappresentazione del rango in caso di insolvenza degli strumenti e delle passività rilevanti. Per le entità non soggette a risoluzione, il rango è ripartito tra importi dovuti all'entità soggetta a risoluzione e altri importi, con graduazione dal rango più basso al più elevato. Per le entità soggette a risoluzione, le istruzioni definiscono il perimetro delle passività incluse e la ripartizione per scadenza residua.

Strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi

Il modello M 07.00 richiede una ripartizione per singolo contratto degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili disciplinati dal diritto di paesi terzi, con indicazione del soggetto emittente, del diritto applicabile, del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione, del tipo di strumento, dell'importo, del rango in insolvenza e delle opzioni di call. Gli strumenti sono inclusi solo se soddisfano i requisiti dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 27 dicembre 2024. La Commissione motiva il differimento con l'esigenza di consentire ai soggetti obbligati di adattare i modelli di segnalazione e di pubblicazione alle nuove prescrizioni.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarisanamento e risoluzione bancariarequisiti prudenzialiinformativa al pubblicosegnalazioni regolamentari

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