Regolamento (UE) 2024/1666
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione, del 6 giugno 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la persistenza di pratiche di dumping nelle importazioni di cavi d’acciaio dalla Repubblica popolare cinese e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Per tale motivo istituisce un dazio antidumping definitivo del 60,4 % sulle importazioni dalla RPC e mantiene l’estensione del dazio alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea. Il provvedimento si fonda anche sull’assenza di collaborazione delle autorità e dei produttori esportatori cinesi e sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, con estensione alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Il dazio colpisce il prodotto fabbricato nella RPC e si estende anche ai medesimi cavi spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, con specifiche esenzioni per il produttore marocchino Remer Maroc SARL e per taluni produttori esportatori coreani elencati nell’articolo 1. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; restano ferme le normali disposizioni doganali, salvo diversa indicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1666 della Commissione
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sui cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conferma che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza o reiterazione del dumping e il ripetersi del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale e misure pregresse
Le misure antidumping sui cavi d’acciaio hanno una lunga storia di rinnovi e di estensioni per elusione. Il regolamento richiama le misure iniziali del 1999, le successive estensioni per le spedizioni da Moldova, Marocco e Repubblica di Corea, nonché il precedente riesame in previsione della scadenza del 2018. Le misure in vigore prima del presente regolamento ammontavano al 60,4 %.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, con esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, aventi sezione trasversale massima superiore a 3 mm. Il regolamento indica i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98, oltre ai corrispondenti codici TARIC. Il prodotto esportato dalla RPC, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato nell’Unione sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e uso dei fatti disponibili
La Commissione rileva una collaborazione molto limitata da parte dei produttori esportatori cinesi e l’assenza di risposta del governo della RPC. Per questa ragione applica l’articolo 18 del regolamento di base e fonda le proprie conclusioni sui fatti disponibili, in particolare sui dati della domanda, sulle informazioni fornite dall’industria dell’Unione e sulle statistiche Comext ed Eurostat/GTA.
Determinazione del valore normale con il metodo dell’articolo 2, paragrafo 6 bis
La Commissione ritiene che in Cina esistano distorsioni significative tali da rendere inaffidabili i prezzi e i costi interni. Il quadro descritto è quello tipico degli accertamenti UE sul settore siderurgico cinese: forte presenza e influenza dello Stato, pianificazione industriale, ruolo delle imprese pubbliche, distorsioni nei mercati di energia, terreni, lavoro e finanza, e sostegno settoriale tramite politiche industriali e sovvenzioni. Conseguentemente, il valore normale viene costruito esclusivamente sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo.
Paese rappresentativo e fonti dei valori esenti da distorsioni
La scelta della Turchia è motivata dal livello di sviluppo economico analogo alla RPC, dalla produzione del prodotto simile e dalla disponibilità di dati pubblici pertinenti. La Commissione utilizza dati pubblici sui principali fattori produttivi, sui salari e sull’energia elettrica. Per i prezzi dei materiali impiega il Global Trade Atlas, escludendo le importazioni cinesi e quelle dei paesi non OMC elencati nel regolamento (UE) 2015/755; per i costi del lavoro usa le statistiche dell’Istituto di statistica turco; per l’energia elettrica utilizza un paniere di riferimenti da Brasile, Malaysia e Thailandia, dato che i dati turchi erano incompleti per il secondo semestre 2022. A questi costi aggiunge spese generali di produzione, SGAV e profitti, basandosi anche sui bilanci di Celik Halat.
Dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame
Nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 le importazioni dalla RPC restano molto basse ma, secondo la Commissione, continuano a entrare nell’Unione a prezzi di dumping. Il prezzo all’esportazione calcolato risulta inferiore di circa il 50 % al valore normale costruito, sicché la Commissione conclude che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
Oltre all’accertamento del dumping attuale, la Commissione valuta il rischio prospettico in caso di scadenza delle misure. In Cina esiste una capacità produttiva eccessiva molto rilevante: la capacità inutilizzata stimata è pari a circa 2,4 milioni di tonnellate, oltre dieci volte il consumo dell’Unione nel mercato libero durante il periodo esaminato. Tale capacità, unita ai prezzi relativamente più elevati praticabili nell’Unione rispetto ai principali mercati terzi e alle misure antidumping già esistenti in altri paesi, rende probabile una nuova pressione delle importazioni cinesi sul mercato UE.
Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da circa 25 produttori. Il consumo nell’Unione è aumentato nel periodo in esame, ma l’industria UE ha perso quota di mercato, con vendite sul mercato libero scese da 84 715 tonnellate nel 2019 a 77 276 tonnellate nel PIR e quota di mercato passata dal 51,1 % al 44,1 %. La produzione e l’occupazione diminuiscono nel complesso, l’utilizzo degli impianti si ferma al 60 %, e la redditività, pur migliorata nel 2021 e nel PIR, resta inferiore ai livelli di riferimento. La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Interesse dell’Unione
Nell’analisi dell’interesse dell’Unione la Commissione non rileva motivi contrari al mantenimento delle misure. Il mantenimento appare essenziale per evitare un ulteriore deterioramento dell’industria dell’Unione e una maggiore dipendenza dalle importazioni. Importatori e utilizzatori non hanno collaborato; alcuni utilizzatori e fornitori hanno invece espresso sostegno alle misure, valorizzando la stabilità della catena di approvvigionamento e il ruolo strategico del settore nell’Unione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 60,4 % per le importazioni dalla RPC e ne estende l’applicazione ai cavi spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, con esenzioni nominative per Remer Maroc SARL e per i produttori coreani elencati nel testo. L’articolo 2 rinvia alle ordinarie disposizioni doganali. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e continuità delle misure
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Richiama la sequenza delle misure antidumping precedenti sui cavi d’acciaio e i precedenti ampliamenti per elusione verso Marocco e Repubblica di Corea, nonché il precedente riesame del 2018. La Commissione conclude che, alla scadenza, dumping e pregiudizio rischierebbero di ripetersi.
Definizione del prodotto e ambito tariffario
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm. Sono indicati i codici NC e TARIC pertinenti per l’identificazione doganale del prodotto.
Accertamento del dumping e metodo di calcolo del valore normale
A causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione si è avvalsa dell’articolo 18 del regolamento di base e ha costruito il valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, usando la Turchia come paese rappresentativo. Sono stati utilizzati dati pubblici su fattori produttivi, manodopera ed energia, oltre a SGAV e profitti tratti da Celik Halat; il prezzo all’esportazione è stato determinato sui dati Comext/Eurostat. Il confronto ha evidenziato un prezzo all’esportazione inferiore del 50 % circa al valore normale costruito.
Distorsioni significative nella RPC
La Commissione richiama un quadro sistemico di distorsioni nell’economia cinese e, in particolare, nel settore siderurgico: elevata presenza statale, interferenze del PCC nelle imprese, pianificazione industriale vincolante, sovvenzioni, distorsioni nei costi di materie prime, energia, terreni, lavoro e finanziamenti. Tali elementi rendono non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi per la determinazione del valore normale.
Scelta della Turchia come paese rappresentativo
La Turchia è ritenuta paese rappresentativo idoneo in quanto presenta un livello di sviluppo economico analogo alla RPC, produce il prodotto rilevante e offre dati pubblici accessibili e pertinenti. La Commissione utilizza in particolare dati turchi su salari e informazioni finanziarie di Celik Halat; per l’energia elettrica ricorre, per parte del periodo, anche a riferimenti di Brasile, Malaysia e Thailandia.
Rilevazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, costituita da circa 25 produttori, ha subito una contrazione delle vendite e della quota di mercato, con utilizzo degli impianti debole e redditività inferiore sia al profitto di riferimento del 5 % fissato in precedenti inchieste sia al minimo del 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. La Commissione conclude che il pregiudizio notevole è continuato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio
La Commissione ritiene probabile che, in caso di abrogazione delle misure, la forte capacità inutilizzata in RPC (circa 2,4 milioni di tonnellate) e l’attrattiva del mercato dell’Unione determinino un aumento significativo delle esportazioni cinesi a prezzi di dumping. Sono richiamati anche i livelli di prezzo nelle esportazioni verso paesi terzi, l’esistenza di misure di difesa commerciale in altri mercati e i precedenti tentativi di elusione.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse dell’Unione. Il mantenimento tutela l’industria dell’Unione; non emergono elementi contrari da parte di importatori o utilizzatori, che non hanno collaborato, e anche i fornitori hanno espresso sostegno al mantenimento.
Misura antidumping definitiva ed estensioni
È istituito un dazio antidumping definitivo del 60,4 % sul prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i cavi d’acciaio originari della RPC. Il dazio si estende ai cavi spediti dal Marocco, salvo quelli prodotti da Remer Maroc SARL, e ai cavi spediti dalla Repubblica di Corea, salvo quelli prodotti dai 15 operatori coreani esentati elencati nell’articolo 1. Restano applicabili le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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