Regolamento (UE) 2024/1671
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1671 della Commissione, del 6 giugno 2024, che stabilisce le modalità di controllo dei volumi delle importazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative per monitorare i volumi di importazione dall’Ucraina di alcuni prodotti agricoli sensibili, in relazione alla salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392. Per garantire un controllo tempestivo e trasparente, le importazioni dei prodotti interessati sono assoggettate a una specifica formalità doganale con obbligo di dichiarazione del numero d’ordine. L’allegato indica inoltre le medie aritmetiche dei volumi di importazione rilevanti per il calcolo della soglia di salvaguardia.
Stabilisce le modalità di controllo dei volumi di importazione dall’Ucraina per taluni prodotti agricoli soggetti a salvaguardia automatica ai sensi del regolamento (UE) 2024/1392.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1671, appartenenti alle categorie pollame, uova e albumine, zucchero, miele, granturco, avena e semole/agglomerati di cereali. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; l’applicazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e termina il 5 giugno 2025. Sono esclusi, per implicazione, i prodotti non originari dell’Ucraina e quelli non rientranti nei codici CN elencati nell’allegato.
Controllo dei volumi di importazione di taluni prodotti agricoli originari dell’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1671 della Commissione disciplina le modalità pratiche di controllo dei volumi di importazione di alcuni prodotti agricoli originari dell’Ucraina, in collegamento con la salvaguardia automatica prevista dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi adottate dall’Unione per sostenere l’economia ucraina dopo l’aggressione russa, bilanciandole con la tutela dei mercati agricoli dell’Unione più esposti a pressioni concorrenziali.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama la successione dei regimi di liberalizzazione degli scambi già introdotti con il regolamento (UE) 2022/870, prorogati dal regolamento (UE) 2023/1077 e poi dal regolamento (UE) 2024/1392. Quest’ultimo sospende tutti i contingenti tariffari istituiti dall’allegato I-A dell’accordo di associazione UE-Ucraina e consente l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati senza dazi doganali. Tuttavia, per alcuni prodotti agricoli sensibili - pollame, uova, zucchero, avena, granturco, semole e miele - la normativa prevede una salvaguardia automatica, attivabile in caso di superamento di determinati volumi di importazione, al fine di evitare pregiudizi ai produttori agricoli dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina compresi nell’allegato I. I prodotti interessati sono identificati tramite codici NC e sono raggruppati nelle seguenti categorie:
- pollame;
- uova e albumine;
- zucchero;
- miele;
- granturco;
- avena;
- semole, agglomerati in forma di pellets e altri prodotti a base di cereali.
L’applicazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si estende fino al 5 giugno 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modalità di controllo doganale
Per assicurare un monitoraggio adeguato, tempestivo, facilmente accessibile e trasparente dei flussi importati, la Commissione assoggetta tali importazioni alla formalità doganale prevista dall’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In concreto, la dichiarazione doganale deve includere il numero d’ordine, elemento necessario per tracciare i volumi importati ai fini della verifica delle soglie rilevanti.
Meccanismo di salvaguardia e soglie di riferimento
Il regolamento (UE) 2024/1392 prevede che, al superamento di determinati volumi di importazione, il contingente tariffario sospeso possa essere reintrodotto. Il presente atto di esecuzione rende operative tali previsioni indicando, nell’allegato, le medie aritmetiche dei volumi di importazione da considerare. Per ciascun prodotto sono riportati:
- il numero d’ordine;
- i codici delle merci;
- il contingente tariffario stabilito dall’allegato I-A dell’accordo di associazione;
- la media aritmetica dei volumi registrati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023;
- il valore corrispondente a 5/12 di tale media.
Dati contenuti nell’allegato
L’allegato quantifica i dati di riferimento per le singole categorie. Tra i valori indicati figurano, in particolare:
- pollame: contingente di 70 000 + 20 000; media aritmetica 137 042,80 tonnellate; 5/12 della media 57 101,17 tonnellate;
- uova e albumine: due contingenti tariffari di 3 000 tonnellate in equivalente uova in guscio e 3 000 tonnellate in peso netto; media 23 188,96; 5/12 pari a 9 662,07;
- zucchero: contingente di 20 070; media 262 652,68; 5/12 pari a 109 438,62;
- miele: contingente di 6 000; media 44 417,56; 5/12 pari a 18 507,32;
- granturco: contingente di 650 000; media 11 155 449,04; 5/12 pari a 4 648 103,77;
- avena: contingente di 4 000; media 2 440,56; 5/12 pari a 1 016,90;
- semole, agglomerati in forma di pellets e altri cereali: contingente di 7 800; media 20 648,24; 5/12 pari a 8 603,43.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal medesimo momento fino al 5 giugno 2025. La sua efficacia è quindi temporalmente limitata, in coerenza con il regime di liberalizzazione temporanea degli scambi previsto dal regolamento (UE) 2024/1392.
Collegamenti con altri atti dell’Unione
Il regolamento si fonda sull’articolo 207, paragrafo 2, TFUE e sull’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392. Si coordina inoltre con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la formalità doganale e con il regolamento (UE) n. 182/2011 per la consultazione del comitato competente secondo la procedura consultiva.
Disposizioni principali
Formalità doganale obbligatoria
L’importazione dei prodotti originari dell’Ucraina elencati nell’allegato I è soggetta alla formalità doganale di cui all’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il considerando chiarisce che, per il controllo dei volumi, la dichiarazione del numero d’ordine è obbligatoria.
Volumi di importazione rilevanti per la salvaguardia
Le medie aritmetiche pertinenti dei volumi di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 sono riportate nell’allegato del regolamento. Tali valori servono a verificare il superamento delle soglie che attivano la reintroduzione del contingente tariffario sospeso.
Prodotti e contingenti interessati
L’allegato elenca le categorie di prodotti e i codici NC interessati: pollame (numero d’ordine 09.6740), uova e albumine (09.6741), zucchero (09.6742), miele (09.6743), granturco (09.6744), avena (09.6745) e semole/agglomerati in forma di pellets e altri cereali (09.6746). Per ciascuna categoria sono indicati i contingenti tariffari previsti dall’allegato I-A dell’accordo di associazione, la media aritmetica dei volumi di importazione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, 2022 e 2023, e il parametro pari a 5/12 di tale media.
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 5 giugno 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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